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Sentenza

Sentenza del 18/01/2024 n. 1968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva ritenuto legittimo un avviso di liquidazione notificato alla Fondazione (e a BNP Paribas SGR) relativo alla recuperata imposta di registro in misura ordinaria (9%) sull'atto notarile del 17/06/2015 di apporto di un portafoglio immobiliare al Fondo Immobiliare Enasarco Due. La Fondazione aveva qualificato l'operazione come assoggettata al regime agevolato/forfettario ai sensi dell'art. 9 d.l. n.351/2001 (richiamato come art. 9 legge 410/2001) e alle relative voci di tariffa del D.P.R. 131/86, mentre la CTR ha ritenuto che il beneficio fosse stato implicitamente abrogato dall'art. 10, co. 4, del d.lgs. n.23/2011 (e non salvato dalle modifiche successive), che l'atto fosse a tutti gli effetti trasferimento a titolo oneroso (per le clausole di assegnazione immediata e trascrizione), e che la circolare n.2/E/2012 non fosse vincolante né applicabile alla disciplina vigente.

La decisione

Il giudizio è stato estinto a seguito della domanda della ricorrente (Fondazione Enasarco) depositata il 27/12/2023, in ragione della definizione della lite operata dalla co-obbligata BNP Paribas tramite la definizione prevista dalla legge n.197/2022 (art.1, commi 190 e ss.), con pagamento tramite F24 di una somma pari al 5% del valore della lite. L'Amministrazione finanziaria non ha eccepito nulla in contrario. Per effetto di tale definizione e dell'identità della pretesa impositiva, il processo è stato dichiarato estinto nei confronti di tutti i coobbligati solidali; le spese sono state poste a carico delle parti che le hanno anticipate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 131/1986 (Tariffa, Parte Prima)

    Fissa le aliquote e le voci per l'imposta di registro (art. 1 Tariffa Parte Prima per il 9% ordinario; richiami agli articoli/ voci relativi alle imposte ipotecaria e catastale). Nel caso è stato invocato il criterio ordinario di tassazione previsto dalla tariffa.

  • Art. 9, d.l. n.351/2001 (legge di conversione 410/2001)

    Era invocata come norma di favore/esenzione per certi apporti immobiliari a fondi; la CTR ha ritenuto che si tratti di norma che sottraeva taluni trasferimenti al regime ordinario ma che la sua applicabilità era stata esclusa/neutralizzata dalle modifiche legislative successive.

  • D.Lgs. n.23/2011, art. 10, co. 4

    Secondo la CTR ha implicitamente abrogato (o escluso) l'applicabilità del trattamento di favore riconosciuto dall'art. 9 d.l. n.351/2001, rendendo quindi dovuta l'imposta di registro nella misura ordinaria.

  • Legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017), art. 1, co. 47

    Ha introdotto ulteriori disposizioni che non ricomponevano il beneficio invocato dall'art. 9 d.l. 351/2001; la CTR ha ritenuto che le eccezioni previste dal legislatore non includessero l'agevolazione in parola.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2012

    La CTR ha ritenuto la circolare non vincolante e comunque riferita alla disciplina anteriore alle modifiche legislative ritenute decisive; dunque non idonea a prevalere sulla normativa vigente.

  • Legge n.197/2022 (legge di bilancio 2023), art. 1, commi 190 e ss. (e co. 202)

    Consente la definizione agevolata di controversie tributarie mediante pagamento di una percentuale del valore della lite; la definizione perfezionata da uno dei coobbligati solidali estingue il processo anche nei confronti degli altri coobbligati in presenza di identità dell'oggetto del contendere, come qui riconosciuto e non contestato dall'Amministrazione.

Massime di principio

  • La qualificazione formale dell'atto (clausole di assegnazione immediata, trascrizione, effetti patrimoniali) è determinante: se l'atto di apporto ha effetti equivalenti a un trasferimento oneroso della proprietà, può essere ricondotto al regime ordinario dell'imposta di registro (9%).
  • Le agevolazioni previste da norme antecedenti possono essere venute meno per effetto di successive disposizioni o di interpretazioni che ne limitano l'ambito: verificare sempre l'effetto delle modifiche legislative intervenute (es. d.lgs. 23/2011, leggi di bilancio) prima di applicare un regime di favore.
  • Le circolari e gli orientamenti dell'Agenzia delle Entrate non sono vincolanti: contano la norma vigente e la sua interpretazione giuridicamente rilevante in sede giudiziaria e legislativa.
  • In presenza di più coobbligati solidali per la stessa pretesa impositiva, la definizione della lite effettuata da uno di essi ai sensi della legge n.197/2022 può estinguere il giudizio anche per gli altri, a condizione di identità di oggetto e di effetto estintivo riconosciuto dall'Amministrazione o dal giudice.
  • Dal punto di vista processuale, quando è possibile una definizione agevolata (pagamento percentuale), conviene valutare la portata dell'operazione rispetto a tutti i soggetti coinvolti (coobbligati) e alle conseguenze sulle spese; la definizione estingue il processo ma non equivale a un accertamento favorevole sul merito.
  • Per evitare sorprese fiscali su apporti immobiliari a fondi o simili, è opportuno predisporre documentazione e clausole contrattuali che chiariscano la natura dell'operazione e, se possibile, ottenere pareri o interpelli preventivi in presenza di incertezze interpretative.

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