Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/01/2024 n. 1960 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo; ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese di lite tra le parti sono state integralmente compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) censura sulla motivazione dell'appello e sulla corretta individuazione della responsabilità solidale del notaio e sull'uso della procedura semplificata da parte dell'ufficio, sostenendo che la responsabilità del notaio riguarda solo l'imposta principale e che la procedura semplificata è utilizzabile solo quando dall'atto emergano elementi immediati e univoci che giustifichino una maggiore imposta principale; (2) deduzione che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, non opera la tassazione degli atti enunciati quando gli effetti di tali atti sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che li enuncia (nel caso, un finanziamento del socio imputato a capitale), sicché non sussisteva base imponibile. La Corte ha respinto il primo motivo richiamando le Sezioni Unite che consentono all'amministrazione di liquidare l'imposta principale dovuta per atti enunciati non registrati e riconoscono la responsabilità solidale del notaio quando gli effetti degli atti enunciati permangono; ha invece accolto il secondo motivo ritenendo che, nella fattispecie, la imputazione a capitale ha estinto gli effetti del finanziamento e quindi opera la causa di non imponibilità di cui all'art. 22, comma 2, D.P.R. 131/1986, distinguendo il caso dalle Sezioni Unite ove il finanziamento era rimasto in parte efficace.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 e 4

    Richiamato come criterio di censura per vizi di motivazione e violazione di norme, ha consentito l'esame dei motivi di cassazione relativi a violazione di legge e insufficiente motivazione.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 22, comma 2

    "quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione"

    La Corte ha applicato questa norma per escludere l'imponibilità quando l'atto enunciante (es. imputazione a capitale) determina la cessazione degli effetti del finanziamento; quindi l'operazione è non imponibile.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 57, comma 1

    Riferita alla responsabilità in solido del notaio che ha rogato o autenticato l'atto enunciante per il pagamento dell'imposta quando gli atti enunciati conservano effetti tassabili.

  • D.P.R. n. 131/1986, artt. 10 e 42

    Richiamati nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro e delle modalità di determinazione/registrazione; utili per valutare la natura dell'imposta dovuta sugli atti enunciati.

  • d.lgs. n. 463/1994, art. 3-ter

    Norma richiamata nel quadro delle regole procedurali e sanzionatorie in materia di imposte sui trasferimenti e sulla registrazione; citata come riferimento normativo collegato alle contestazioni dell'ufficio.

  • cod. proc. civ., artt. 112 e 132

    Richiamati in relazione agli obblighi motivazionali e alla possibilità per la Corte di decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • cod. civ., art. 1813

    Richiamato per qualificare il finanziamento come mutuo (contratto reale che si perfeziona con la consegna del denaro) e per spiegare che l'imputazione a capitale muta la causa della datio ed estingue l'obbligo restitutorio.

  • Cass. Sez. U., 24 maggio 2023, n. 14432

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite che autorizza l'amministrazione a tassare, mediante avviso di liquidazione, imposte principali relative ad atti enunciati non registrati quando gli effetti di tali atti permangono; la Corte di legittimità nazionale l'ha richiamata per distinguere il caso in cui l'effetto non è cessato da quello adito nel presente giudizio.

  • Cass. Sez. 5, 8 febbraio 2023, n. 3841

    Pronuncia utilizzata per confermare il principio secondo cui l'imputazione a capitale può determinare la non imponibilità in quanto estingue gli effetti del finanziamento enunciato.

  • Cass. Sez. 1, 19 marzo 2009, n. 6711

    Riferimento giurisprudenziale sulla compensazione e sull'estinzione del finanziamento al momento della compensazione fra crediti e debiti nell'ambito di operazioni societarie, richiamato per dimostrare che gli effetti si possono estinguere contestualmente all'atto enunciante.

Massime di principio

  • La tassazione di atti enunciati in un atto notarile dipende dall'esistenza e dalla persistenza degli effetti degli atti enunciati: se tali effetti si sono già estinti o cessano in virtù dell'atto che li enuncia, opera l'esenzione di cui all'art. 22, comma 2, DPR 131/1986.
  • L'imputazione di un finanziamento a capitale (capitalizzazione) determina, in genere, la cessazione degli obblighi restitutori del finanziatore e dunque può integrare una causa di non imponibilità rispetto all'imposta di registro.
  • Se, al contrario, il credito derivante dal finanziamento continua a essere in parte efficace dopo l'atto enunciante, l'amministrazione può legittimamente liquidare l'imposta principale relativa all'atto enunciato e il notaio che ha rogato l'atto può risultare responsabile in solido per tale imposta.
  • L'ufficio può procedere con una rettifica e emettere avviso di liquidazione quando dall'atto emergono, in modo sufficientemente chiaro, elementi che giustificano una maggiore imposta principale; tuttavia la verifica deve considerare se gli effetti sostanziali dell'atto enunciato siano già venuti meno.
  • Il notaio può essere chiamato a responsabilità solidale per l'imposta principale quando ha rogato l'atto che enuncia altri atti ancora efficaci; dunque in fase di controllo è importante valutare la persistenza degli obblighi derivanti dagli atti enunciati.
  • In controversie simili conviene esaminare la natura giuridica dell'operazione (es. mutuo vs conferimento), la data ed il momento di estinzione degli effetti e gli elementi formali presenti nell'atto per stabilire se sussiste imponibilità o esenzione.
  • Alla luce della giurisprudenza recente, è fondamentale distinguere caso per caso: le Sezioni Unite autorizzano la tassazione degli atti enunciati ancora efficaci, mentre la trasformazione del rapporto (es. imputazione a capitale) può far scattare l'esenzione; la prova del permanere o della cessazione degli effetti è decisiva.
  • Quando la questione è esclusivamente di diritto e i fatti risultano acquisiti, la Corte può decidere direttamente nel merito senza rinvio; in tali ipotesi è opportuno chiedere la decisione definitiva sul ricorso se non occorrono ulteriori accertamenti probatori.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.