Sentenza del 18/01/2024 n. 1951 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato due avvisi di liquidazione recanti il recupero dell'imposta proporzionale di registro (9%) su due atti notarili di apporto di un portafoglio immobiliare al Fondo Immobiliare Enasarco Due. Le parti avevano invece autoliquidato imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 9 legge 410/2001 e tributi ipotecari/catastali nelle misure ridotte.
La decisione
Il processo è stato dichiarato estinto ai sensi della procedura di definizione prevista dall'art. 1 commi 190 e ss. legge n.197/2022, su istanza della SGR che ha versato la somma prevista (quietanze F24 del 5% del valore della lite). Pertanto non è stata pronunciata una decisione di merito in sede di cassazione sul ricorso dell'Agenzia; l'estinzione produce effetti anche a favore della Fondazione Enasarco, obbligata in solido. Le spese sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986
disciplina ordinaria dell'imposta di registro; l'Ufficio sosteneva applicabilità dell'aliquota proporzionale del 9% agli apporti immobiliari, mentre la commissione ha ritenuto che per gli apporti in fondo comune si applicasse il regime in misura fissa previsto dall'art.9 L.410/2001
art. 9 legge 410/2001 (convertito da D.L. 351/2001)
prevede la tassazione in misura fissa per gli apporti a fondi immobiliari; la CTR ha ritenuto tale disciplina non un'agevolazione soppressa ma il regime normale per gli apporti in fondo comune
art. 10 comma 4 D.Lgs. n. 23/2011
ha eliminato numerose agevolazioni fiscali dal 2014; l'Agenzia asseriva che con tale norma fosse soppressa anche la tassazione agevolata degli apporti, mentre la CTR ha escluso che l'art.10/4 abrogasse il regime di cui all'art.9 L.410/2001 in quanto non qualificabile come agevolazione per atti strutturalmente diversi dai trasferimenti a titolo oneroso
art. 7 tabella allegata al d.P.R. 131/1986
richiamata nella disciplina dei fondi mobiliari/immobiliari; la CTR ha richiamato la specialità di tale disposizione rispetto alla tassazione ordinaria
art. 15 legge 84/1994
richiama l'assenza di obbligatorietà della registrazione per taluni atti relativi ai fondi immobiliari, elemento utilizzato per sostenere la specificità del regime fiscale degli apporti
sentenza Corte di Cassazione n. 15319/2013
giurisprudenza che ha confermato l'imposizione in misura fissa per gli apporti al fondo salvo il caso in cui il fondo rivenda immediatamente i beni, situazione nella quale può trovare applicazione l'imposta proporzionale
Circolari Agenzia delle Entrate n. 2 del 15/02/2012 e n. 2/E del 21/02/2014
orientamenti dell'Amministrazione che, secondo la CTR, depongono per il mantenimento dell'imposizione in misura fissa per gli apporti ai fondi anche dopo l'entrata in vigore dell'art.10 comma 4 D.Lgs. 23/2011
legge n.197/2022 art. 1 commi 190-198 e 202
disciplina della definizione agevolata delle liti tributarie; la SGR ha usufruito della procedura versando la percentuale prevista e determinando l'estinzione del processo, con effetti anche sul coobbligato solidale
Massime di principio
- Gli apporti di immobili a fondi comuni possono essere considerati atti strutturalmente diversi dai trasferimenti a titolo oneroso e, se ricorre la fattispecie normativa specifica (art.9 L.410/2001 e norme connesse), sono tassati in misura fissa anziché con l'aliquota proporzionale del 9%.
- L'abrogazione o soppressione di agevolazioni da norme generali (es. D.Lgs. 23/2011 art.10) non incide se la disciplina richiamata non è qualificabile come mera agevolazione ma come regime speciale/ordinario applicabile per la natura dell'atto.
- La giurisprudenza e le circolari dell'Amministrazione sono rilevanti per interpretare la portata delle norme: la presenza di precedenti della Corte di Cassazione e di chiarimenti amministrativi può sostenere la qualificazione degli apporti e la corretta tassazione.
- Se il fondo rivende immediatamente i beni ricevuti in conferimento, può cambiare la qualificazione fiscale con possibile applicazione dell'imposta proporzionale: va valutata la concreta operatività e le finalità dell'apporto.
- La definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 (L.197/2022) consente di estinguere il contenzioso pagando la percentuale prevista; tale definizione estingue il processo e può produrre effetti anche verso i coobbligati solidali, fermo restando il pagamento e i presupposti formali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2024Sentenza del 18/01/2024 n. 223 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 18 gen 2024Sentenza del 18/01/2024 n. 1960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 gen 2024Sentenza del 18/01/2024 n. 1968 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 gen 2024Sentenza del 18/01/2024 n. 1981 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 18 gen 2024Sentenza del 18/01/2024 n. 2016 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 gen 2024Sentenza del 17/01/2024 n. 67 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →