Sentenza n. 203/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento della deliberazione della Giunta municipale di Fondi n. 63 del 16 febbraio 2016, pubblicata sull’albo pretorio il successivo giorno 19 per dieci giorni, avente ad oggetto la presa d’atto delle procedure di frazionamento della strada censita in catasto al foglio n. 9, particella n. 563, gravata da uso civico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta municipale di presa d’atto delle procedure di frazionamento di una strada gravata da uso civico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, inizialmente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione comunale, la deliberazione della Giunta municipale con cui l’organo politico aveva preso atto del venir meno delle ragioni che avevano determinato la sospensione delle procedure di frazionamento di una strada gravata da uso civico, disponendo che gli uffici proseguissero tali procedure e gli atti conseguenti. La vicenda si inseriva in una precedente richiesta di alienazione di terreni di uso civico, respinta perché riferita a uno stradello destinato al pubblico transito, non sottraibile alla collettività. I ricorrenti contestavano la legittimità della deliberazione e degli effetti connessi al frazionamento. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la deliberazione costituiva una mera presa d’atto priva di autonoma efficacia provvedimentale e lesiva e che i ricorrenti non fossero titolari di un interesse giuridicamente tutelabile. Ha inoltre dedotto che la precedente sentenza del TAR, passata in giudicato, aveva dichiarato improcedibile il ricorso relativo agli atti presupposti e che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986, il ricorrente non aveva più titolo per ottenere l’alienazione del bene.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo, ha ritenuto che la deliberazione impugnata fosse una mera presa d’atto dell’attività gestoria svolta dai dirigenti, priva di una propria volontà provvedimentale e adottata nel quadro della ripartizione delle competenze tra organi politici e dirigenti prevista dagli artt. 48 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000. Non essendo idonea a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive, la delibera non era autonomamente lesiva né direttamente impugnabile, con conseguente difetto di interesse. In secondo luogo, il giudice ha rilevato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc, dell’art. 8 della legge regionale n. 1 del 1986 aveva eliminato la base normativa della richiesta di alienazione formulata dal ricorrente, privandolo del titolo per ottenere il bene e, quindi, anche di un interesse concreto e attuale a contestare gli atti con cui il Comune ne curava la gestione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 8 l. reg. 3 gennaio 1986 n. 1
Costituiva la base normativa della richiesta di alienazione dei terreni gravati da uso civico, ma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con efficacia ex tunc.
artt. 48 e 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
Sono richiamati per fondare la ripartizione ordinaria delle competenze tra Giunta, quale organo politico, e dirigenti, quali organi gestionali; la Giunta può limitarsi a prendere atto dell’attività gestoria senza adottare un autonomo provvedimento lesivo.
art. 10 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199
Ha consentito la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario a seguito dell’opposizione proposta dal Comune.
art. 8 l. reg. Lazio 3 gennaio 1986 n. 1
La declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione, con efficacia retroattiva, ha fatto venir meno il titolo del richiedente all’alienazione del bene e il suo interesse concreto e attuale a impugnare gli atti di gestione.
Massime di principio
- Una deliberazione comunale meramente ricognitiva o di presa d’atto dell’attività gestionale dei dirigenti, priva di autonoma volontà provvedimentale e non idonea a costituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive, non è autonomamente lesiva né direttamente impugnabile.
- La mera adozione di un atto da parte della Giunta non rende l’atto stesso provvedimentale quando il suo contenuto si limita a recepire o prendere atto di attività rientranti nelle competenze gestionali dei dirigenti secondo gli artt. 48 e 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che costituiva il fondamento della pretesa sostanziale, quando opera ex tunc, priva retroattivamente il richiedente del titolo giuridico necessario e può determinare il difetto di interesse concreto e attuale a impugnare gli atti amministrativi relativi alla gestione del bene.
- L’interesse a ricorrere deve sussistere in modo concreto e attuale rispetto all’atto impugnato; viene meno quando l’annullamento dell’atto non può procurare al ricorrente alcuna utilità giuridicamente apprezzabile.
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