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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-498/18

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 24 ottobre 2019. — ZPC Flis sp.j. contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Happy Moreno choco – Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Sostituzione dell’elenco dei prodotti coperti dai marchi nazionali figurativi anteriori – Rettifica della decisione della commissione di ricorso – Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Fondamento giuridico – Prassi decisionale anteriore – Certezza del diritto – Legittimo affidamento. — Causa T-498/18

Giurisprudenza europea62018TJ0498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla parzialmente la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO perché la rettifica successiva aveva sostituito illegittimamente l’elenco dei prodotti coperti dai marchi anteriori. Esaminando il merito solo con riguardo ai prodotti effettivamente registrati, il Tribunale conferma in larga parte il rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori MORENO. L’opposizione viene quindi accolta per quasi tutti i prodotti e servizi richiesti, con una limitata eccezione per alcuni servizi di vendita di forme per biscotti di piccole dimensioni.

Marchio dell’Unione europea: rischio di confusione tra il segno figurativo "Happy Moreno choco" e i marchi tedeschi anteriori "MORENO"; illegittimità del corrigendum che sostituiva l’elenco dei prodotti anteriori e annullamento parziale della decisione della commissione di ricorso.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia legittimamente rettificato la propria decisione ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 sostituendo l’elenco dei prodotti coperti dai marchi anteriori, e se, limitatamente ai prodotti effettivamente protetti dai marchi anteriori, sussista un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 tra il marchio richiesto e i marchi anteriori.

Principio di diritto

La commissione di ricorso dell’EUIPO può rettificare una decisione solo per errori linguistici o di trascrizione, sviste manifeste o errori tecnici ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001; la sostituzione dell’elenco dei prodotti dei marchi anteriori, quando incide sull’oggetto stesso della valutazione del rischio di confusione, esula da tale potere ed è priva di base giuridica. Quanto al merito, per i soli prodotti effettivamente coperti dai marchi anteriori, il Tribunale conferma che i segni "Happy Moreno choco" e "MORENO" sono simili visivamente e foneticamente, mentre il confronto concettuale è neutro; sussiste quindi un rischio di confusione per i prodotti e servizi in parte identici o simili, ma non per i servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, che restano esclusi dall’opposizione.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 41
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articoli da 58 a 64
  • Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 65
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 46
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articoli da 66 a 71
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 102, paragrafo 1
  • Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 72, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 130
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 3
  • Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 177, paragrafo 1, lettere d) ed e)
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Accordo di Nizza del 15 giugno 1957

Marchio dell’Unione europea "Happy Moreno choco" e marchi anteriori "MORENO"

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione fondato su marchi tedeschi anteriori. La controversia verte sia sulla legittimità di un corrigendum che ha sostituito l’elenco dei prodotti coperti dai marchi anteriori, sia sull’esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto.

Fatti e procedimento amministrativo

ZPC Flis aveva chiesto la registrazione del marchio figurativo dell’Unione europea "Happy Moreno choco" per prodotti e servizi delle classi 30 e 35, in particolare dolciumi, caramelle, cialde, pasticceria e servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso relativi a tali prodotti. Aldi Einkauf aveva proposto opposizione sulla base di due marchi tedeschi figurativi anteriori contenenti l’elemento denominativo "moreno".

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione applicando l’elenco modificato dei prodotti anteriori, successivamente ridotti da una decisione dell’ufficio tedesco. La commissione di ricorso, invece, aveva accolto parzialmente l’impugnazione dell’opponente, ritenendo sussistente un rischio di confusione per quasi tutti i prodotti e servizi richiesti. Dopo la decisione, la commissione aveva adottato un "corrigendum" ai sensi dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001 per sostituire l’elenco iniziale con quello modificato dei prodotti anteriori.

Ricevibilità del ricorso e degli allegati

Il Tribunale respinge l’eccezione di irricevibilità proposta dall’interveniente, osservando che le conclusioni della ricorrente erano comprensibili e soddisfacevano i requisiti di chiarezza del ricorso. Tuttavia, dichiara irricevibili, perché prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, numerosi documenti e stampe di banche dati e siti internet, ad eccezione degli allegati A.3-A.6, ritenuti ammissibili in quanto diretti a evidenziare un errore non rilevabile prima della decisione impugnata.

Il corrigendum e l’articolo 102 del regolamento 2017/1001

Il Tribunale esamina in via preliminare la rettifica del 15 novembre 2018. Ricorda che l’articolo 102, paragrafo 1, consente solo la correzione di errori linguistici o di trascrizione, sviste manifeste e errori tecnici relativi alla registrazione o pubblicazione di un marchio UE.

Nel caso concreto, la sostituzione dell’elenco dei prodotti coperti dai marchi anteriori non rientrava in tali ipotesi: non si trattava di un mero errore materiale, né di una svista manifesta, né di un errore tecnico relativo alla registrazione di un marchio UE. L’errore riguardava invece la base fattuale utilizzata per la valutazione dell’opposizione, cioè l’elenco effettivamente registrato dei marchi anteriori. Il corrigendum è quindi privo di base giuridica e la legittimità della decisione impugnata va esaminata senza considerarlo.

Effetti della sostituzione dell’elenco dei prodotti

Senza il corrigendum, la commissione di ricorso aveva valutato il rischio di confusione prendendo in considerazione un elenco di prodotti anteriori più ampio di quello effettivamente registrato. Il Tribunale constata che l’elenco modificato è più ristretto e integralmente compreso nell’elenco iniziale; di conseguenza, la commissione aveva statuito ultra petita nella parte in cui aveva esteso l’opposizione a prodotti non coperti dai marchi anteriori dopo la limitazione. La decisione viene dunque annullata parzialmente nei limiti indicati nel dispositivo.

Confronto tra i prodotti e i servizi

Per i prodotti della classe 30, il Tribunale conferma in larga misura la valutazione della commissione di ricorso. Ritiene che i prodotti del marchio richiesto, quali dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate e pasticceria, siano almeno simili, e in parte identici, ai prodotti anteriori effettivamente registrati, in particolare a caffè, bevande a base di caffè e polvere per la preparazione di bevande a base di cacao. Il Tribunale sottolinea che alcuni prodotti anteriori comprendono categorie più ampie che includono i prodotti del marchio richiesto quando questi siano a base di caffè o cacao.

Quanto alla classe 35, il Tribunale approva solo parzialmente la valutazione della commissione di ricorso. La censura della ricorrente contro il confronto tra servizi e prodotti è dichiarata irricevibile perché non sufficientemente argomentata. Rimane comunque fermo che alcuni servizi di vendita al dettaglio/all’ingrosso di prodotti dolciari e cialde risultano almeno debolmente simili ai prodotti anteriori, per complementarità e coincidenza dei canali di distribuzione.

Confronto tra i segni: elemento dominante e distintivo

Nel segno richiesto, il Tribunale individua come elemento distintivo principale la parola "moreno", priva di significato per il pubblico germanofono; "happy" ha carattere distintivo debole, mentre "choco" è allusivo al cioccolato. Gli elementi figurativi, compresa la corona dorata, sono considerati per lo più secondari o laudativi e non idonei a modificare l’impressione complessiva. L’elemento "flis" è ritenuto poco percepibile.

Nei marchi anteriori l’unico elemento denominativo è "moreno". Il Tribunale osserva che il marchio richiesto include integralmente tale elemento, il quale occupa una posizione centrale e predominante nel segno complesso.

Somiglianza visiva, fonetica e concettuale

Sotto il profilo visivo, i segni sono ritenuti simili perché condividono la stessa sequenza di lettere "moreno"; il fatto che il marchio richiesto contenga ulteriori elementi verbali e figurativi non elimina tale somiglianza, essendo il marchio anteriore interamente incluso nel segno richiesto.

Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili: l’elemento comune "moreno" sarà pronunciato in modo identico e gli altri elementi del marchio richiesto non neutralizzano tale impressione.

Sotto il profilo concettuale, il Tribunale esclude un confronto utile, poiché non è dimostrato che il pubblico di riferimento germanofono attribuisca al termine "moreno" il significato spagnolo di "marrone".

Rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale conclude che, per i prodotti effettivamente coperti dai marchi anteriori, sussiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Il carattere distintivo non particolarmente elevato dei marchi anteriori non osta a tale conclusione, perché la somiglianza dei segni e l’identità o vicinanza dei prodotti sono sufficienti a far ritenere che il pubblico possa credere a una medesima origine imprenditoriale o a imprese economicamente collegate.

Resta esclusa, invece, la sussistenza del rischio di confusione per i servizi di "vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni" e di vendita tramite Internet di tali forme.

Principio sulla prassi decisionale e sul legittimo affidamento

Il Tribunale respinge anche il richiamo della ricorrente alla prassi precedente dell’EUIPO e ai principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto. Ricorda che la registrabilità di un marchio dipende solo dal regolamento applicabile, come interpretato dal giudice dell’Unione, e che ogni domanda deve essere esaminata in modo rigoroso e concreto. Le decisioni precedenti dell’EUIPO non possono quindi imporre una soluzione diversa in un caso in cui l’esame specifico conduce a ritenere sussistente il rischio di confusione.

Dispositivo e spese

Il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui nega la registrazione per prodotti che eccedono quelli effettivamente coperti dai marchi anteriori, accoglie l’opposizione per quasi tutti i prodotti e servizi richiesti e respinge il ricorso per il resto. Quanto alle spese, dispone la compensazione integrale, poiché tutte le parti risultano solo parzialmente soccombenti.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusionerettifica delle decisioni amministrativespese processuali

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