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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5682/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2023 che ha convalidato il provvedimento del Questore del 18/05/2023 contenente il divieto di accesso agli impianti dove si svolgono competizioni calcistiche e l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia di Canicattì durante le partite per la durata di due anni con rilevate modalità temporali. Il ricorrente ha censurato: 1) insufficiente motivazione circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'obbligo di presentazione e la valutazione della pericolosità personale, deducendo che l'identificazione nelle immagini è incerta (volto parzialmente coperto da scaldacollo) e che non si è considerata la sua incensuratezza e l'assenza di precedenti specifici; 2) difetto di motivazione circa la necessità e l'urgenza e sproporzione della misura, in particolare per l'obbligo ripetuto più volte nelle partite casalinghe e per la sua gravosità dato che le partite casalinghe si svolgono a Ravanusa, oltre 15 km da Canicattì; inoltre censura la durata superiore al minimo di un anno senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sollevate investissero valutazioni di fatto e della prova proprie del giudice di merito, insindacabili in cassazione se supportate da motivazione congrua. Ha ritenuto che il G.i.p. avesse effettuato il controllo di legalità richiesto verificando le ragioni di necessità e urgenza, la pericolosità concreta e attuale, l'attribuibilità delle condotte al Miceli e la congruità della durata; in particolare la convalida è stata motivata con il raffronto dei fotogrammi e il riconoscimento del prevenuto prima e dopo gli scontri (anche fotografato con scaldacollo abbassato). Pur ritenendo la misura particolarmente gravosa, il giudice di merito aveva già ridotto la durata da tre a due anni. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401

    La Corte individua quale quadro normativo le ipotesi richiamate dall'art. 6 e richiama i presupposti per la convalida del provvedimento questorile: a) ragioni di necessità e urgenza; b) pericolosità concreta e attuale; c) attribuibilità delle condotte e riconducibilità alle ipotesi normative; d) congruità della durata della misura.

  • Sez. U., n. 44273 del 27/10/2004 (Labbia), Rv. 229110

    Richiamato il principio secondo cui, in sede di convalida, il giudice verifica la sussistenza di tutti i presupposti legittimanti l'atto amministrativo e può altresì ridurre la durata della misura se ritenuta eccessiva; il controllo di legalità comprende l'accertamento delle ragioni di necessità e urgenza e della pericolosità concreta.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di convalide di provvedimenti questorili occorre distinguere le censure di diritto da quelle di fatto: le valutazioni probatorie e di attribuzione delle condotte spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
  • Per contrastare efficacemente un obbligo di presentazione o un divieto d'accesso è utile produrre prove che rendano incerta l'identificazione (es. immagini chiare che mostrino volto coperto, testimoni che attestino posizione/assenza, foto/video che provino l'assenza di partecipazione attiva), oltre a documentare l'assenza di precedenti e la personalità non violenta.
  • Le ragioni di necessità e urgenza devono essere specificamente motivate: se la misura appare sproporzionata per gravosità o durata, il giudice di merito può ridurla; in sede di impugnazione bisogna evidenziare la sproporzione mostrando elementi oggettivi (distanze, oneri pratici, frequenza delle comparizioni).
  • L'assenza di precedenti specifici non è di per sé decisiva per impedire la convalida, ma può assumere rilievo nella valutazione della congruità della durata e della gravosità della misura; va quindi valorizzata con documentazione e argomentazioni circostanziate.
  • Se il ricorso mira principalmente a contestare la valutazione della prova (es. identificazione tramite video), è fondamentale che l'impugnazione metta in luce profili di illogicità o contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito, perché altrimenti le censure saranno dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • In fase difensiva conviene depositare memorie e prove prima della convalida, chiedere l'acquisizione di immagini complete, produrre dichiarazioni testimoniali e ogni elemento utile a dimostrare sproporzione del sacrificio imposto (es. documentazione delle distanze e delle difficoltà logistiche).

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