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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7475/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva dichiarato l’estinzione per prescrizione dei reati di minaccia nei confronti di Ermelindo ed Emanuele Filippelli e aveva confermato le statuizioni civili in favore di Valentino Filippelli. In cassazione il difensore ha prospettato un unico motivo di impugnazione, deducendo, nei limiti di legge, la violazione di norme processuali poste a pena di nullità con riferimento alla conferma delle statuizioni civili. Successivamente i ricorrenti hanno però depositato formale rinuncia ai ricorsi con procura speciale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la sopravvenuta e rituale rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.). Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo che la norma preveda la sanzione indipendentemente dalla causa dell'inammissibilità. La memoria tardivamente depositata dalla parte civile non è stata presa in considerazione e non è stata liquidata alcuna somma a favore della parte civile per il presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte l'ha applicata per declarare inammissibile il ricorso dopo la rinuncia rituale.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che la sanzione sia dovuta indipendentemente dalla causa che ha determinato l'inammissibilità.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina il termine per il deposito delle memorie delle parti civili; la Corte ha escluso dalla valutazione la memoria tardiva della parte civile perché presentata oltre il termine previsto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita la formulazione del motivo di ricorso in cassazione; nel provvedimento è richiamato come limite alla enunciazione del motivo prospettato dal difensore.

Massime di principio

  • La rinuncia formale e rituale al ricorso in cassazione comporta l'inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il motivo non può più essere esaminato nel merito.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. si applica anche quando l'inammissibilità dipende dalla rinuncia del ricorrente; per evitare la sanzione occorre dimostrare una causa non imputabile al ricorrente (es. sopravvenuta mancanza di interesse non a lui imputabile).
  • Le memorie della parte civile devono essere depositate nei termini stabiliti (art. 611 c.p.p.); la Corte può non tenere conto delle memorie tardive, con conseguente esclusione di liquidazioni o provvedimenti collegati.
  • Quando si impugna in cassazione statuizioni civili occorre formulare i motivi entro i limiti stabiliti dalle disposizioni attuative (art. 173 disp. att.) e curare la regolarità formale (procure, rinunce, termini) per evitare inammissibilità formali.
  • Prima di rinunciare a un ricorso valutare l'onere delle spese e l'eventuale sanzione pecuniaria: la rinuncia non esclude automaticamente l'obbligo di risarcire spese e pagare ammende previste dalla normativa processuale.

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