Corte di giustizia, Sentenza C-183/23
Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell'11 aprile 2024. — Credit Agricole Bank Polska SA contro AB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 6, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Contratto concluso da un consumatore avente la cittadinanza di uno Stato terzo presso una banca stabilita in uno Stato membro – Azione promossa contro tale consumatore – Autorità giurisdizionale dell’ultimo domicilio noto di detto consumatore nel territorio di uno Stato membro. — Causa C-183/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il regolamento n. 1215/2012 si applica anche alle azioni contro un consumatore cittadino di uno Stato terzo quando il suo ultimo domicilio noto è in uno Stato membro e non vi sono prove sufficienti che abbia lasciato l’Unione. In tal caso non si passa automaticamente alle regole nazionali: la competenza è regolata dall’articolo 18, paragrafo 2, e spetta al giudice dell’ultimo domicilio noto. La Corte non ha esaminato la seconda questione sulla comparizione del curatore, perché assorbita dalla risposta alla prima.
Competenza giurisdizionale nelle azioni contro un consumatore cittadino di uno Stato terzo con domicilio attuale ignoto: prevale il regolamento n. 1215/2012 e, in mancanza di prova di un domicilio fuori UE, la competenza spetta al giudice dell’ultimo domicilio noto.
La questione giuridica
1) Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 consenta di applicare la legge processuale nazionale per determinare la competenza quando il consumatore convenuto, cittadino di uno Stato terzo, ha l’ultimo domicilio noto nello Stato membro del giudice adito, ma il suo domicilio attuale non è accertabile e non vi sono prove che sia domiciliato fuori dall’Unione. 2) Se la comparizione di un curatore nominato dal giudice per il consumatore assente equivalga alla comparizione del consumatore ai sensi dell’articolo 26 del regolamento, con possibile proroga di competenza.
Principio di diritto
Quando il convenuto è un consumatore cittadino di uno Stato terzo e il suo ultimo domicilio noto si trova nello Stato membro del giudice adito, il giudice non può rinviare alla sola legge nazionale per determinare la competenza se non dispone di elementi probatori che consentano di ritenere che il consumatore sia effettivamente domiciliato in un altro Stato membro o fuori dall’Unione; in tal caso opera la regola speciale dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012, che attribuisce la competenza al giudice dell’ultimo domicilio noto. La questione della comparizione del curatore ai fini dell’articolo 26 resta assorbita.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 6, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 18, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 26, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 28, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Articolo 62, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) n. 1215/2012
- Codice di procedura civile polacco, articoli 144, 69, paragrafo 3, e 1391
Competenza giurisdizionale contro un consumatore cittadino di uno Stato terzo con domicilio ignoto
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie in una controversia tra una banca polacca e un consumatore convenuto, cittadino di uno Stato terzo, il cui attuale domicilio non era stato possibile accertare. La Corte interpreta gli articoli 6, paragrafo 1, 18 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 in materia di competenza giurisdizionale civile e commerciale.
Fatti e procedimento principale
La Credit Agricole Bank Polska S.A. aveva convenuto AB per il pagamento di somme dovute in base a un contratto di credito al consumo concluso per l’acquisto di un telefono cellulare. L’indirizzo indicato nel ricorso coincideva con quello riportato nel contratto, ma le notifiche non erano andate a buon fine e non è stato possibile reperire il convenuto. Il giudice nazionale ha quindi nominato un curatore secondo il diritto polacco; quest’ultimo ha proposto opposizione all’ingiunzione di pagamento senza sollevare eccezioni sulla competenza internazionale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se, in una causa contro un consumatore cittadino di uno Stato terzo con ultimo domicilio noto nello Stato membro del foro e domicilio attuale ignoto, la competenza debba essere determinata dalla legge nazionale in base all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento;
- se la comparizione del curatore nominato per il consumatore possa equivalere alla comparizione del consumatore ai sensi dell’articolo 26, con conseguente proroga di competenza.
Normativa e criteri interpretativi richiamati
La Corte ha ricordato che il regolamento n. 1215/2012 persegue obiettivi di prevedibilità e certezza del diritto, fondandosi sul criterio del domicilio del convenuto. Ha inoltre ribadito che la nozione di domicilio è determinata dalla legge dello Stato membro del giudice adito ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, e, se del caso, della legge dell’altro Stato membro ai sensi del paragrafo 2.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza precedente, in particolare le sentenze Hypoteční banka e G, secondo cui l’applicazione delle norme nazionali in luogo del regolamento è possibile solo se il giudice dispone di elementi probatori che consentano di ritenere che il convenuto sia effettivamente domiciliato fuori dall’Unione. Tale interpretazione restrittiva è giustificata ancor più nei confronti del consumatore, che beneficia della tutela speciale dell’articolo 18, paragrafo 2.
La cittadinanza del convenuto è stata ritenuta irrilevante, poiché il regolamento si fonda sul domicilio e non sulla cittadinanza. Ne consegue che, se l’ultimo domicilio noto del consumatore convenuto si trova nello Stato membro del giudice adito e non vi sono prove sufficienti che il convenuto abbia effettivamente lasciato il territorio dell’Unione, non si applica la legge processuale nazionale per fondare la competenza. In tale situazione opera l’articolo 18, paragrafo 2, che attribuisce la competenza al giudice del luogo dell’ultimo domicilio noto del consumatore.
Seconda questione e assorbimento
La questione relativa alla comparizione del curatore ai fini dell’articolo 26 del regolamento è stata dichiarata non necessaria da esaminare. Poiché la competenza del giudice del rinvio discende già dall’articolo 18, paragrafo 2, non vi è spazio per una proroga di competenza fondata sulla comparizione del convenuto o del suo curatore.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha quindi risposto che, in una causa contro un consumatore cittadino di uno Stato terzo, se l’ultimo domicilio noto è nello Stato membro del giudice adito e non vi sono elementi probatori per concludere che il consumatore sia domiciliato altrove nell’Unione o fuori di essa, la competenza non è determinata dalla legge nazionale ma dall’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012. La competenza spetta dunque al giudice nella cui circoscrizione si trova l’ultimo domicilio noto del consumatore.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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