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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01428/2026 del 14/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza di appello che ha parzialmente riformato la decisione di primo grado riconoscendo l'attenuante dell'art.62 n.4 e escludendo l'aggravante dell'art.61 n.5, ma ritenendo comunque la responsabilità per il furto di un portafoglio (Vicenza, 6/02/2015) e riconoscendo l'aggravante della destrezza. Le censure principali sono: (1) vizio procedurale per l'escussione della persona offesa in sede di udienza filtro del 14/11/2016, in violazione dei protocolli dell'ufficio e con lesione del diritto di difesa; (2) inutilizzabilità dell'esito dell'incidente probatorio/ricognizione per inosservanza delle norme che presidiano l'atto ricognitivo e aporie nella individuazione dei confronti; (3) vizio motivazionale e violazione di legge sul riconoscimento della destrezza e sulla determinazione della pena, anche sotto il profilo dell'art.597 cod. pen. per presunti criteri peggiorativi rispetto al primo grado.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o già esaminate le censure processuali: la difesa era presente all'udienza filtro e ha potuto esaminare il testimone, quindi non è stata dimostrata una concreta lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art.178, comma 1 lett.c) c.p.p. Quanto alla prova identificativa, la Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, rilevando che la riconoscibilità fotografica e la successiva ricognizione in incidente probatorio giustificano il riconoscimento della responsabilità e dell'aggravante della destrezza; le obiezioni sui criteri di scelta dei confronti dovevano essere sollevate nei termini di cui all'art.182 c.p.p. La qualificazione della destrezza è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità (Sez.Un. 27/04/2017 e seguito); infine la determinazione della pena è stata ritenuta legittima e compresa nei limiti edittali, fondata sui criteri dell'art.624 c.p. e senza violazione del divieto di reformatio in pejus, atteso che il nuovo bilanciamento delle circostanze ha portato a una pena sensibilmente ridotta. Il ricorso è quindi rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art.62 c.p. (n.4)

    Riconosciuta come circostanza attenuante applicata dal giudice di merito e confermata implicitamente dalla Corte nel bilanciamento delle circostanze

  • art.61 c.p. (n.5)

    Aggravante originariamente contestata ma esclusa in sede d'appello; la Corte non ha rilevato vizi nell'esclusione operata dal giudice di merito

  • art.178 c.p.p.

    art.178, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per valutare la lesione del diritto di difesa: la Corte ha ritenuto che, non essendo dimostrata una compressione concreta delle prerogative difensive, non sussiste la violazione

  • art.182 c.p.p.

    Richiamato come termine entro cui sollevare contestazioni sui criteri di scelta dei confronti nella ricognizione; la mancata contestazione tempestiva limita la rilevanza del rilievo in sede di legittimità

  • art.597 c.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla determinazione della pena; la Corte ha ritenuto infondata la censura, non essendovi determinazione peggiorativa illegittima rispetto al primo grado

  • art.624 c.p.

    Norma base del furto; la Corte ha confermato che la pena è stata determinata secondo i parametri edittali e parametri minimi riconducibili a questa disposizione

  • art.625 c.p.

    Men-tionata in ordine al confronto tra ipotesi aggravata e non aggravata: la Corte ha precisato che la pena è stata fissata sulla base della norma riferibile al furto semplice e non su combinazioni che avrebbero aumentato la pena

Massime di principio

  • Un'irregolarità formale nell'assunzione di una prova non invalida automaticamente l'atto: è necessario dimostrare la concreta lesione del diritto di difesa o l'incidenza decisiva della violazione sul risultato probatorio
  • Se la difesa è presente e ha potuto esercitare i propri diritti (es. esame del testimone), difficilmente si configura una lesione rilevante ai sensi dell'art.178 c.p.p.
  • Le contestazioni sulla correttezza della ricognizione (scelta dei confronti) devono essere sollevate tempestivamente nei termini e secondo le modalità previste dall'art.182 c.p.p.; la mancata tempestiva contestazione riduce l'efficacia delle censure in sede di legittimità
  • La valutazione della attendibilità di una identificazione fotografica o di una ricognizione in incidente probatorio è rimessa al giudice di merito: la Cassazione verifica la logicità e la non irragionevolezza della motivazione, non riesamina direttamente i fatti
  • La qualificazione della 'destrezza' richiede accertamento dei profili di rapidità, abilità e insidiosità dell'azione e va valutata alla luce della giurisprudenza di legittimità; se motivata coerentemente, viene confermata
  • La riforma in pejus è esclusa quando il nuovo bilanciamento delle circostanze determina complessivamente un trattamento più favorevole o comunque una pena entro i limiti edittali; la Corte verifica la legittimità formale e la coerenza dei criteri di determinazione della pena

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