L.R. Umbria 20/2005
Norme in materia di prevenzione dall'inquinamento luminoso e risparmio energetico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Umbria la prevenzione dell’inquinamento luminoso e il contenimento dei consumi degli impianti di illuminazione esterna. Impone un regolamento regionale entro 6 mesi, piani comunali entro un anno dal regolamento e prevede obblighi tecnici per i nuovi impianti, contributi per l’adeguamento e sanzioni per gli impianti non conformi. Si applica dal 2005, con termini transitori legati all’emanazione del regolamento.
Prevenzione dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico in Umbria
Prevenzione dell’inquinamento luminoso e risparmio energetico in Umbria
La legge regionale dell’Umbria disciplina la prevenzione e riduzione dell’inquinamento luminoso derivante dagli impianti di illuminazione esterna, perseguendo anche obiettivi di risparmio energetico e tutela della ricerca astronomica. La normativa si applica esclusivamente sul territorio regionale e introduce obblighi per Regione, Comuni, gestori e soggetti privati o pubblici che realizzano o utilizzano impianti di illuminazione esterna.
Finalità e definizione di inquinamento luminoso
La legge mira a limitare la dispersione di luce artificiale e i consumi energetici, anche per consentire lo svolgimento dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici, pubblici e privati, e per preservare la visibilità del cielo stellato come componente del paesaggio regionale. Costituisce inquinamento luminoso ogni irradiazione di luce artificiale che si disperda oltre l’area funzionalmente dedicata o che sia diretta sopra la linea dell’orizzonte.
Compiti della Regione
La Regione concorre al piano energetico nazionale promuovendo l’adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti alle prescrizioni della legge e dei piani comunali. Svolge inoltre funzioni di:
- divulgazione delle informazioni sull’inquinamento luminoso nell’ambito dell’educazione ambientale;
- aggiornamento tecnico-professionale del personale delle amministrazioni pubbliche competenti;
- erogazione di incentivi per l’adeguamento degli impianti esistenti;
- monitoraggio periodico dell’inquinamento luminoso, con supporto tecnico dell’ARPA e collaborazione di istituzioni scientifiche.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge la Regione deve adottare un regolamento attuativo che disciplini in particolare:
- i requisiti tecnici per progettazione, installazione e gestione degli impianti;
- le tipologie di impianti, anche pubblicitari, da assoggettare ad autorizzazione comunale e le relative procedure;
- modalità e termini per l’adeguamento degli impianti esistenti;
- criteri per il piano comunale dell’illuminazione pubblica;
- criteri e misure per le zone di particolare protezione degli osservatori astronomici.
Requisiti tecnici per i nuovi impianti
In vista del regolamento attuativo, tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati in Umbria devono rispettare criteri antinquinamento e di ridotto consumo energetico. In particolare devono prevedere:
- apparecchi con distribuzione dell’intensità luminosa massima pari a 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali o superiori a 90°;
- lampade con la massima efficienza possibile compatibile con lo stato della tecnologia e con la specifica applicazione;
- luminanza media della superficie illuminata non superiore a 1 cd/m², salvo gli impianti per la sicurezza di persone o cose, nei limiti minimi fissati dalle norme di settore;
- apparecchi che, a parità di luminanza, riducano la potenza impegnata, ottimizzino l’interasse dei punti luce e limitino i costi manutentivi;
- dispositivi capaci di ridurre entro le ore 24 l’emissione di luce di almeno il 30% rispetto al pieno regime.
Compiti dei Comuni e piano per l’illuminazione
Entro un anno dall’emanazione del regolamento regionale, i Comuni devono adottare un Piano per l’illuminazione, disciplinando le nuove installazioni in coerenza con il regolamento e con i criteri regionali. Il piano deve perseguire:
- riduzione dell’inquinamento luminoso;
- risparmio energetico;
- sicurezza del traffico veicolare e pedonale;
- sicurezza dei cittadini;
- ottimizzazione dei costi di esercizio e manutenzione.
Il piano deve inoltre censire gli osservatori astronomici professionali e non professionali e delimitare aree di particolare sensibilità attorno a tali strutture. Se le aree interessano il territorio di più Comuni limitrofi, la parte di piano relativa ad esse è redatta d’intesa tra i Comuni interessati.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, i Comuni devono assoggettare ad autorizzazione tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, verificando la conformità dei progetti e dei capitolati.
Adeguamento degli impianti esistenti e tutela degli osservatori astronomici
I Comuni devono verificare, entro le aree di particolare sensibilità, gli impianti esistenti non conformi e adottare provvedimenti per assicurarne l’adeguamento entro 3 anni dall’entrata in vigore del regolamento regionale, partendo dagli impianti maggiormente inquinanti. Per gli osservatori astronomici professionali e non professionali situati in centri abitati con popolazione superiore a 20.000 abitanti, il piano comunale può prevedere termini diversi, sempre con priorità agli impianti più inquinanti. I Comuni possono inoltre imporre la posa di schermature o dispositivi di protezione delle sorgenti altamente inquinanti, secondo il regolamento regionale.
Disciplina delle sorgenti luminose e deroghe
Dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale è vietata in tutto il territorio umbro l’installazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici o privati, privi dei requisiti antinquinamento e di contenimento dei consumi previsti dal regolamento. La legge prevede però deroghe quando la riduzione dell’illuminazione pregiudichi la sicurezza e l’incolumità delle persone. Non si applica inoltre:
- alle sorgenti di luce interne schermate da strutture edilizie o elementi architettonici che impediscano l’irradiazione verso l’alto;
- agli impianti esterni con non più di 10 sorgenti luminose, ciascuna con flusso non superiore a 1500 lumen;
- alle sorgenti occasionali o attivate per manifestazioni episodiche o straordinarie, se non comportano l’installazione di impianti fissi.
Contributi regionali
La Regione può concedere ai Comuni contributi per adeguare gli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti ai criteri tecnici del regolamento regionale. Il contributo non può superare il 60% della spesa ammissibile e deve tenere conto della rilevanza delle dimensioni degli impianti da adeguare.
Sanzioni e destinazione dei proventi
Chi utilizza impianti non conformi ai criteri della legge e al piano comunale, e non ottempera alle prescrizioni del Comune competente, è soggetto a sanzione amministrativa da 250 a 500 euro per ogni punto luce, con obbligo di adeguamento e possibilità di rimozione d’ufficio dell’impianto difforme in caso di inadempienza. La sanzione sale da 300 a 600 euro per la mancata ottemperanza alle prescrizioni comunali conseguenti alla violazione delle norme sulle verifiche e sui provvedimenti di adeguamento delle aree sensibili e delle schermature. I proventi delle sanzioni sono destinati dai Comuni all’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica alle disposizioni della legge.
Disposizioni finali e osservatori censiti
In prima applicazione, gli osservatori astronomici professionali e non professionali rilevanti ai fini della legge sono quelli indicati nell’allegato A. L’allegato elenca osservatori professionali e non professionali presenti in Umbria, da considerare per la disciplina delle aree di particolare sensibilità.
Disposizioni finanziarie
Per gli esercizi 2005 e successivi la copertura degli interventi di promozione, divulgazione e aggiornamento professionale previsti dalla legge è posta a carico del bilancio regionale, come pure il finanziamento dei contributi per l’adeguamento degli impianti. La spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale e la Giunta è autorizzata ad apportare le relative variazioni di bilancio, sia in competenza sia in cassa.
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