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Legge

L.R. Umbria 6/2005

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007. Legge finanziaria 2005.

Normativa regionaleL.R. Umbria 6/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge definisce il quadro finanziario 2005-2007 dell’Umbria, fissa i limiti al ricorso al mercato, quantifica fondi speciali e stanziamenti per spese regionali e cofinanziamenti, e detta alcune destinazioni vincolate di spesa. Ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione e riguarda gli esercizi 2005-2007.

Legge finanziaria regionale Umbria 2005

Legge finanziaria regionale 2005 dell’Umbria

La legge regionale definisce il quadro finanziario della Regione Umbria per il triennio 2005-2007 e detta le principali autorizzazioni di spesa e regole di bilancio connesse alla programmazione economico-finanziaria regionale. La disciplina opera esclusivamente per la Regione Umbria e, per molte previsioni, è limitata ai soli esercizi indicati.

Quadro finanziario e ricorso al mercato

La legge fissa il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per il pareggio del bilancio preventivo:

  • per il 2005, in termini di competenza, il limite è pari a euro 54.175.500,00, importo indicato nel testo con una correzione a euro 56.830.500,00;
  • per il 2006 e il 2007 il limite è pari, per ciascun anno, a euro 37.175.500,00.

Tali limiti sono espressamente al netto delle operazioni finalizzate al rimborso anticipato o alla ristrutturazione di passività preesistenti.

Disposizioni di spesa e destinazioni vincolate

La legge individua diverse assegnazioni di spesa e vincoli di destinazione per specifiche finalità:

  • una quota del finanziamento previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, è vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria, per un importo indicato nel testo in euro 206.500,00, con correzione a euro 216.500,00;
  • per gli oneri contributivi relativi all’assicurazione degli apprendisti artigiani la Regione destina euro 432.790,88 annui, con regolazione dei rapporti con INAIL e INPS tramite apposita convenzione e con erogazione subordinata al previo versamento del saldo da parte dello Stato;
  • il finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali è assicurato dagli stanziamenti della tabella C;
  • la disciplina dell’articolo 11 è estesa anche agli enti dipendenti dalla Regione;
  • per il fondo di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, previsto dalla legge n. 431/1998, è destinata la somma di euro 1.000.000,00 per il concorso regionale al finanziamento degli interventi;
  • viene integrata la norma finanziaria dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 26 maggio 2004, n. 7, con l’indicazione della nuova U.P.B. 12.1.005 e del capitolo 2278 di nuova istituzione per il finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria.

Interventi per lo sviluppo e cofinanziamenti

La legge prevede anche risorse per programmi e iniziative di sviluppo:

  • il finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario è assicurato per il triennio 2005-2007 tramite la U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756);
  • per l’anno 2005 è autorizzata una spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale “promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale”, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (cap. 7824 8020).

Fondi speciali, autorizzazioni pluriennali e residui

La legge disciplina il sistema di copertura e gestione di fondi e autorizzazioni di spesa:

  • gli importi da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di futuri provvedimenti legislativi restano determinati per il 2005, 2006 e 2007 nelle misure indicate nelle tabelle A e B, rispettivamente per spese correnti e in conto capitale;
  • le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e del triennio 2005-2007, relative a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono individuate nella tabella C;
  • gli importi da iscrivere in bilancio per autorizzazioni di spesa pluriennali restano determinati, per gli anni 2004, 2005 e 2006, secondo la tabella D;
  • per le medesime autorizzazioni pluriennali, l’assunzione di impegni di spesa nell’anno 2005 a carico di esercizi futuri è consentita entro i limiti massimi di impegnabilità indicati in tabella, includendo anche gli impegni già assunti nei precedenti esercizi;
  • è disposta la conservazione in bilancio, fino a esaurimento, dei residui collegati a spese con specifico vincolo di destinazione imposto dai soggetti erogatori dei trasferimenti.

Copertura finanziaria ed efficacia

La legge precisa che gli oneri finanziari derivanti dalle autorizzazioni di spesa per il 2005 trovano copertura nel bilancio di previsione annuale 2005 e, per gli anni 2006 e 2007, nel bilancio pluriennale 2005-2007. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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