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Legge

L.R. Umbria 8/2005

Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria.

Normativa regionaleL.R. Umbria 8/2005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Umbria n. 8/2005 introduce risorse e regole aggiuntive per la ricostruzione post-sisma 1997, disciplina PIR e poteri sostitutivi dei comuni, e modifica altre leggi regionali su patrimonio, agricoltura, contratti e formazione. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche finanziarie e interventi sulla ricostruzione post-sisma e su altre leggi regionali umbre

Modificazioni finanziarie e interventi regionali in Umbria

La legge regionale Umbria 16 febbraio 2005, n. 8 interviene in più settori, soprattutto sulla disciplina della ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Accanto a nuove previsioni finanziarie e procedurali, modifica alcune norme regionali su patrimonio, agricoltura, contratti e formazione.

Ricostruzione post-sisma 1997: risorse aggiuntive e criteri di impiego

La Regione Umbria concorre con proprie risorse finanziarie al finanziamento delle attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi. Le somme sono versate nella contabilità speciale prevista dalla normativa statale richiamata.

Per gli interventi connessi alla ricostruzione, la Giunta regionale può inoltre:

  • destinare una quota di tali risorse alle finalità di completamento delle attività di ricostruzione richiamate dalla normativa statale;
  • riconoscere ai comuni un contributo fino all’1% dell’importo dei lavori a base d’asta per il supporto tecnico-amministrativo necessario alla pianificazione, al coordinamento dei lavori di urbanizzazione e arredo urbano all’interno dei PIR e ai rapporti con cittadini e imprese.

Il finanziamento degli interventi è posto a carico dello stanziamento indicato nel bilancio regionale, da determinarsi annualmente con la legge finanziaria regionale.

Disciplina dei PIR e tipologie di edifici

La legge integra la disciplina dei Programmi Integrati di Recupero e introduce, al di fuori delle fasce omogenee già previste, una classificazione di edifici rilevante per l’assegnazione dei contributi:

  • edifici con unità immobiliari di superficie superiore a 200 mq, usate al momento del sisma per attività produttive ancora in esercizio alla data del rilascio della concessione contributiva o dell’autorizzazione prevista;
  • edifici con unità immobiliari ad uso abitativo, se non già ricompresi nella precedente categoria, dichiarate totalmente o parzialmente inagibili in modo da impedirne l’utilizzo;
  • edifici funzionali a progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse;
  • altri edifici.

Per ciascuna tipologia la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, individua risorse, priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi.

Poteri sostitutivi dei comuni e decadenza dal contributo

Nei PIR caratterizzati da particolare complessità per la presenza di residenze, attività produttive e servizi, il comune attiva i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei proprietari di edifici danneggiati quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • il comune accerta il pubblico interesse alla riparazione o ricostruzione dell’edificio;
  • il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita, al momento del sisma, ad abitazione principale o alle attività produttive indicate dalla normativa statale dichiara il proprio interesse alla ricostruzione.

Se tali condizioni non sussistono, il comune dichiara la decadenza dal contributo.

Modifiche alla disciplina regionale sul patrimonio e sulle dismissioni

La legge interviene sulla legge regionale n. 14/1997 in materia patrimoniale, eliminando un passaggio di consultazione consiliare per un atto di gestione patrimoniale e chiarendo che, in relazione alla vendita o assegnazione di beni ai conduttori, possono essere utilizzate anche le procedure ISMEA.

Inoltre, si prevede che la richiesta possa riguardare anche beni di proprietà regionale strettamente necessari per l’ottimizzazione dell’azienda, nel rispetto dei limiti e dei criteri fissati dal Programma di politica patrimoniale.

Durata dei contratti e trattamento del personale

Su una norma regionale del 1979 relativa ai contratti, la durata non superiore a 9 anni viene resa, di norma, tale, ma con possibilità di durata diversa se motivata dalla necessità di conseguire l’obiettivo perseguito negli atti di programmazione regionale.

Su una norma regionale del 1981, il riferimento al trattamento del personale viene esteso anche al profilo giuridico, non solo a quello economico.

Altre modifiche puntuali

La legge apporta anche ulteriori interventi minori:

  • abroga una disposizione della legge regionale n. 14/1997;
  • aggiorna un limite di valore per atti di disposizione sui diritti reali sul patrimonio immobiliare, fissandolo a non più di 100.000 euro;
  • sopprime, in una norma del 1986, il parere della competente commissione consiliare.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

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