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Ordinanza

Ordinanza n. 703/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 443/2025, favorevole al ricorrente di primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti due appelli separati contro la medesima sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia: uno dal Conservatorio e uno dalla candidata controinteressata. La sentenza aveva accolto il ricorso del docente, ritenendo integrato il requisito di partecipazione alla procedura sulla base del riconoscimento del titolo di studio richiesto intervenuto successivamente allo svolgimento della procedura. In sede cautelare, gli appellanti hanno contestato tale statuizione. È stata inoltre prospettata l’esigenza di evitare, nelle more della decisione di merito, l’interruzione della continuità didattica con il docente attualmente in servizio nell’anno accademico in corso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente riunito i due appelli, in quanto proposti contro la medesima sentenza. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto favorevolmente valutabili sia le censure rivolte contro la sentenza, concernenti la ritenuta sussistenza del requisito di partecipazione sulla base del riconoscimento postumo del titolo di studio, sia le esigenze cautelari connesse al mantenimento della continuità didattica con il docente in servizio per l’anno accademico in corso. Ha quindi accolto entrambe le istanze cautelari e sospeso l’esecutività della sentenza appellata, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 14 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la natura delle questioni controverse.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Impone la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel giudizio di appello e costituisce la base normativa delle domande di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata.

Massime di principio

  • Gli appelli proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 96 c.p.a., al fine di assicurare una trattazione unitaria delle impugnazioni connesse.
  • In sede cautelare d’appello, la fondatezza delle censure è valutata in termini sommari; è sufficiente che le doglianze risultino favorevolmente apprezzabili per disporre la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
  • Il riconoscimento del titolo di studio richiesto intervenuto dopo lo svolgimento della procedura può costituire questione cautelarmente rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito di partecipazione, ferma la valutazione definitiva nella fase di merito.
  • Nella ponderazione cautelare relativa a una procedura didattica o selettiva, può assumere rilievo l’esigenza di preservare la continuità didattica con il docente in servizio nell’anno accademico in corso.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiAppelloTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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