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Sentenza

Sentenza del 08/02/2017 n. 3347 - Corte di Cassazione

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Richiesta, senza riserve, di rateizzazione - Acquiescenza del contribuente - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Istituto N.S. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma sostenendo che la cartella di pagamento, notificata il 27 maggio 2010, fosse tardiva per la parte di Euro 134.933,10 relativa a interessi e sanzioni per tardivo versamento di Irap e Iva riferite alla dichiarazione UNICO 2006. Secondo il ricorrente, il termine triennale per la notifica scadeva il 31 dicembre 2009. Equitalia ha eccepito, tra l'altro, che la richiesta e l'ottenimento della rateizzazione senza riserve integrassero acquiescenza alla pretesa tributaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale di Equitalia. Ha stabilito che la cartella era stata notificata oltre il termine decadenziale triennale applicabile alle somme risultanti dalla liquidazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche con riferimento alle sanzioni e agli interessi collegati ai tributi. La Corte ha quindi cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute le somme pari a Euro 134.933,10. Ha inoltre escluso che la richiesta di rateizzazione costituisse acquiescenza, non essendo una rinuncia espressa e inequivoca alla contestazione dell'an debeatur. Equitalia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1

    La norma disciplina i termini per la notifica delle cartelle di pagamento.

    La CTR aveva ritenuto rispettato il termine di notifica, ma la Cassazione ha distinto i termini applicabili alle somme derivanti dal modello del sostituto d'imposta rispetto a quelle risultanti dalla dichiarazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    Liquidazione delle dichiarazioni.

    Le somme risultanti dal controllo automatizzato della dichiarazione sono soggette al termine specifico previsto per la notifica della relativa cartella.

  • Legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis

    La notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

    Per le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione, il termine triennale decorre dall'anno di presentazione della dichiarazione, salvo la diversa decorrenza prevista per il versamento rateale. Nel caso concreto il termine scadeva il 31 dicembre 2009.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17

    Per l'irrogazione delle sanzioni collegate al tributo si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo.

    Le sanzioni collegate al tributo seguono, quanto ai termini di notifica della cartella, il medesimo regime applicabile al tributo cui si riferiscono; non è quindi giustificata una distinzione dei termini tra imposta, sanzioni e interessi collegati.

  • Art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Onere di indicazione specifica dei motivi del ricorso per cassazione.

    Il ricorso per cassazione deve indicare puntualmente gli errori denunciati e gli elementi decisivi, senza limitarsi a rinviare genericamente agli atti dei precedenti gradi.

Massime di principio

  • La richiesta o l'ottenimento della rateizzazione di una cartella, anche senza riserve, non comporta automaticamente acquiescenza né impedisce di contestare l'esistenza o la debenza del tributo. Serve una rinuncia espressa o un comportamento assolutamente inequivoco, riferito a una controversia già individuata.
  • I termini di notifica delle cartelle devono essere verificati distinguendo la natura delle singole somme: quelle derivanti dalla liquidazione della dichiarazione possono essere soggette a un termine diverso da quelle riferite a modelli del sostituto d'imposta o ad altri procedimenti.
  • Quando sanzioni e interessi sono direttamente collegati a un tributo, in linea generale seguono il medesimo termine di notifica applicabile alla pretesa tributaria principale.
  • La scadenza del termine decadenziale va calcolata con riferimento all'anno di presentazione della dichiarazione e alle eventuali regole speciali sul termine di versamento; una notifica successiva può determinare l'illegittimità della riscossione.
  • In presenza di una cartella contenente voci eterogenee, la tempestività deve essere valutata separatamente per ciascuna categoria di somme, evitando una valutazione unitaria dell'intero importo.

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