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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

- Imposte e Tasse - Calamità naturali - Sisma del 6 aprile 2009 - Finanziamenti post sisma - Disciplina svalutazione crediti banche - Inapplicabilità - Ires - Redditi d'impresa - Svalutazione dei crediti - Finanziamenti post sisma - Istituti creditizi - Inapplicabilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca contestava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione le svalutazioni operate sui crediti derivanti dai finanziamenti post sisma previsti dall'art. 3 del d.l. n. 39/2009. Sosteneva che tali operazioni dovessero essere qualificate come veri finanziamenti alla clientela, rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUIR, anche in base al principio di derivazione rafforzata e alle istruzioni della Banca d'Italia. L'Agenzia riteneva invece che le banche svolgessero una funzione meramente esecutiva e di tesoreria: i fondi provenivano dalla Cassa Depositi e Prestiti, l'istruttoria era svolta dai Comuni, il rimborso era assistito dalla garanzia statale a prima richiesta e non esisteva un effettivo rischio d'impresa né una remunerazione autonoma per le banche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello della banca e confermato il recupero a tassazione. Applicando il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ha stabilito che i finanziamenti post sisma, pur rappresentati contabilmente come crediti verso la clientela, non costituivano sostanziali operazioni di finanziamento bancario a rischio, poiché integralmente garantiti dallo Stato e caratterizzati dalla coincidenza tra interessi attivi e passivi. Di conseguenza, non era applicabile la deduzione per svalutazione dei crediti prevista dall'art. 106 del TUIR. È stata inoltre esclusa la possibilità di compensare la maggiore imposta con deduzioni riferibili ad altri periodi, in ragione del principio di competenza e dell'autonomia dei periodi d'imposta. Le sanzioni sono state mantenute, non essendo stata riconosciuta la buona fede della banca, che aveva adottato qualificazioni diverse della medesima operazione a seconda del vantaggio fiscale perseguito. La banca è stata condannata alle spese del secondo grado, liquidate in 10.000 euro oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 3 d.l. 28 aprile 2009, n. 39

    Disciplina i finanziamenti destinati alla ricostruzione post sisma del 6 aprile 2009, attuati tramite Cassa Depositi e Prestiti, banche aderenti, beneficiari privati e garanzia dello Stato.

  • Art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali [...] valgono [...] i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

    Il principio di derivazione rafforzata attribuisce rilevanza fiscale alle qualificazioni e classificazioni contabili IAS/IFRS, ma impone di considerare la sostanza economica dell'operazione e non soltanto la sua forma contabile.

  • Art. 2 d.m. 1 aprile 2009, n. 48

    Assumono rilevanza [...] gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS.

    Per i soggetti IAS, la rappresentazione fiscale deve seguire la sostanza economica dell'operazione; una classificazione contabile formale non può prevalere sulla sua effettiva natura.

  • Art. 106 TUIR

    Per gli enti creditizi e finanziari [...] le svalutazioni dei crediti [...] che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela [...] sono deducibili [...] nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio.

    La deduzione per svalutazione è riconoscibile soltanto per crediti effettivamente derivanti da operazioni di erogazione del credito alla clientela e, secondo la decisione, non per operazioni prive di rischio economico per la banca e garantite dallo Stato.

  • Art. 96 TUIR

    La disciplina ordinaria limita la deducibilità degli interessi passivi; nel caso esaminato, la precedente ammissione della deducibilità integrale degli interessi relativi ai finanziamenti post sisma è stata valorizzata come conferma della loro natura peculiare e non ordinariamente finanziaria.

  • Art. 109 TUIR

    Stabilisce il principio di competenza fiscale e l'inderogabilità dell'imputazione dei componenti di reddito al periodo previsto dalla legge, impedendo di spostare deduzioni o componenti negativi verso esercizi fiscalmente più convenienti.

  • Art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997

    Prevede l'esclusione o la riduzione della responsabilità sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza o di buona fede; nel caso concreto tali condizioni sono state escluse.

  • Art. 10 legge n. 212/2000

    Tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, ma non è stata ritenuta applicabile perché la banca aveva sostenuto qualificazioni fiscali incoerenti della stessa operazione.

  • Circolare Banca d'Italia n. 262/2005

    Esclude dai crediti verso la clientela le somme gestite per conto dello Stato o di enti pubblici come mero servizio, quando la banca non sopporta il rischio dell'operazione.

  • Nota tecnica Banca d'Italia del 6 ottobre 2009

    Evidenzia il ruolo marginale delle banche, la provvista della Cassa Depositi e Prestiti e la garanzia statale a prima richiesta nei finanziamenti post sisma.

  • Circolare Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2010

    Riconosce la peculiarità dei finanziamenti post sisma e la funzione di mera tesoreria delle banche, ammettendo la deducibilità integrale degli interessi passivi quando l'operazione non produce un utile per gli istituti.

  • Cass. civ., nn. 9433/2014 e 18395/2015

    Affermano che la svalutazione non è deducibile quando il credito è comunque assistito da una garanzia che esclude il rischio di inadempimento, anche se la garanzia non consiste tecnicamente in una polizza assicurativa.

Massime di principio

  • Per stabilire se una svalutazione è fiscalmente deducibile non basta la qualificazione contabile del credito: occorre verificare la sostanza economica dell'operazione e l'effettiva esposizione al rischio di insolvenza.
  • Quando un intermediario opera con fondi pubblici, secondo istruzioni di un ente pubblico e con garanzia statale integrale o a prima richiesta, l'operazione può essere considerata mera gestione o tesoreria e non credito ordinario verso la clientela.
  • La presenza di una garanzia che elimina sostanzialmente il rischio creditorio può impedire la deduzione delle svalutazioni, anche se il credito appare formalmente coperto da una diversa struttura contrattuale.
  • Il principio di derivazione rafforzata non consente di valorizzare soltanto la classificazione contabile più favorevole al contribuente: la rappresentazione IAS/IFRS deve essere coerente con la sostanza economica.
  • Il contribuente deve mantenere una qualificazione coerente della stessa operazione ai fini delle diverse componenti fiscali; l'uso di qualificazioni contraddittorie può escludere buona fede e impedire l'annullamento delle sanzioni.
  • Le regole sulla competenza fiscale sono inderogabili: una deduzione non ammessa nell'esercizio contestato non può essere recuperata automaticamente in periodi successivi per evitare una presunta doppia imposizione.

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