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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24097/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato assolto dal Tribunale di Cassino da due addebiti: ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa e truffa aggravata. Secondo la ricostruzione accolta nella sentenza impugnata, egli avrebbe presentato all'incasso un assegno rubato, non trasferibile, apparentemente intestato a suo favore per effetto dell'alterazione del nominativo del beneficiario originario, e in assenza di un rapporto sostanziale con l'emittente. Il Procuratore generale ha ricorso per cassazione deducendo manifesta illogicità della motivazione: in una situazione del genere, sosteneva, spettava all'imputato fornire una plausibile giustificazione della propria buona fede, senza che ciò comportasse inversione dell'onere della prova. Ha inoltre censurato la motivazione assolutoria sulla truffa, ritenendo illogico affermare che non vi fosse prova che l'alterazione fosse stata compiuta dall'imputato, poiché il raggiro sarebbe consistito nella presentazione dell'assegno alterato come genuino.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto manifestamente illogica la motivazione assolutoria, perché, a fronte del possesso di un assegno rubato con alterazione dell'indicazione del beneficiario a favore del portatore, non vi era stata neppure un'allegazione di una giustificazione del possesso legittimo o in buona fede. La Corte ha richiamato il principio per cui, pur restando ferma la prova del reato a carico dell'accusa, l'imputato ha un onere di allegazione rispetto ai fatti e alle circostanze ignote che possono giovargli, specie quando si tratti di elementi più vicini alla sua sfera conoscitiva. In relazione alla truffa, ha giudicato non logico fondare l'assoluzione sull'incertezza circa l'autore materiale dell'alterazione, poiché il raggiro era, se del caso, nella presentazione dell'assegno non trasferibile con il nome dell'imputato al posto della società originaria, facendolo apparire genuino. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Cassino per nuovo giudizio, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    È richiamato per affermare che la sentenza era inappellabile da parte del pubblico ministero; da ciò la Corte fa discendere la restitutio in integrum processuale e il rinvio per nuovo giudizio a seguito dell'annullamento.

  • art. 23, co. 8, d.l. n. 137/2020

    È indicato per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto.

  • art. 8 d.l. n. 198/2022

    È indicato quale norma successiva che disciplina la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto.

Massime di principio

  • In presenza di un assegno rubato e alterato nell'indicazione del beneficiario a favore del portatore, la mancata allegazione di una spiegazione plausibile della disponibilità del titolo può essere valorizzata ai fini dell'affermazione di responsabilità, come elemento incompatibile con la buona fede.
  • Nel processo penale non esiste un onere probatorio a carico dell'imputato, ma può sussistere un onere di allegazione: quando la difesa deduce fatti o circostanze che dipendono dalla sfera conoscitiva dell'imputato, questi deve indicare elementi concreti e verificabili idonei a sostenere la propria tesi.
  • Il principio della vicinanza della prova consente di richiedere all'imputato l'allegazione degli elementi fattuali più prossimi alla sua disponibilità, dopo che l'accusa abbia assolto il proprio onere probatorio, anche mediante presunzioni o massime di अनुभवienza.
  • In tema di ricettazione, il giudizio sulla consapevolezza della provenienza delittuosa può fondarsi sull'assenza di una giustificazione del possesso del bene, specie quando il bene presenti anomalie oggettive che rendano implausibile la buona fede.
  • In tema di truffa, il raggiro può consistere anche nella presentazione di un titolo alterato come se fosse genuino; non è decisivo, per escludere il reato, che non sia provato chi abbia materialmente eseguito l'alterazione, se la condotta fraudolenta contestata è diversa e consiste nell'utilizzazione ingannevole del documento.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneTruffa
RamiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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