Cassazione Civile, Ordinanza n. 20099/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente espropriante)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione di alcune aree site nel territorio di Trento, originariamente stimate in primo grado e poi ricalcolate in sede di rinvio dopo una precedente cassazione con rinvio. I proprietari e la società titolare di una particella hanno contestato la sentenza della Corte d’appello che, applicando i criteri della legge provinciale n. 6/1993 come interpretati dalla Cassazione nel giudizio rescindente, ha fissato un’indennità complessiva inferiore a quella inizialmente liquidata e ha condannato parte degli espropriati alla restituzione di quanto ricevuto in eccedenza. Con il primo motivo hanno dedotto violazione delle norme provinciali e del giudicato di legittimità, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe liquidato il bene al suo valore effettivo e avrebbe attribuito indebita prevalenza a taluni criteri di stima rispetto ad altri, oltre a fondarsi su dati di aree vicine senza adeguata base probatoria. Con il secondo motivo hanno denunciato violazione delle stesse norme e omesso esame di fatto decisivo, contestando la comparazione utilizzata dal consulente tecnico, la mancata valorizzazione di una compravendita ritenuta omogenea, l’uso di indici ISTAT e il criterio di capitalizzazione dei canoni. Con il terzo motivo hanno ulteriormente contestato la stima, sostenendo che il valore dei terreni avrebbe dovuto essere incrementato in ragione delle caratteristiche pianeggianti e urbanizzate. Il Comune ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata, o comunque in parte inammissibile, la critica rivolta alla sentenza di rinvio: la Corte d’appello aveva considerato tutti i criteri imposti dalla legge provinciale e dal precedente di legittimità, senza sostituirli con altri, e le ulteriori doglianze si risolvevano in contestazioni di merito rivolte soprattutto alla consulenza tecnica d’ufficio, non sindacabili come omesso esame di un fatto storico decisivo. È stata inoltre respinta l’istanza di rimessione in pubblica udienza. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. 12 e 14 L.P. n. 6/1993
Ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio devono essere considerati i criteri normativi previsti, in particolare le caratteristiche dei terreni, il loro inserimento nel tessuto urbanistico e la destinazione urbanistica dei terreni circostanti, senza sostituirli con criteri diversi.
art. 3 del regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 26 ottobre 2009
Richiamato insieme alle norme provinciali sulla stima, come parametro di disciplina della determinazione dell’indennità.
art. 42 Cost.
Evocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa di una liquidazione conforme al valore effettivo del bene espropriato.
art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Evocato dai ricorrenti a sostegno della tutela del diritto di proprietà nella determinazione dell’indennità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame censurabile in cassazione riguarda un fatto storico principale o secondario, non la consulenza tecnica d’ufficio o le sue valutazioni tecniche recepite dal giudice.
art. 375 c.p.c.
Nel testo vigente, la trattazione camerale costituisce la regola nel giudizio di cassazione, salvo ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso esaminato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato quale forma ordinaria di definizione in camera di consiglio.
art. 391-quater c.p.c.
Richiamato come ipotesi eccezionale nel quadro della trattazione in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato, secondo il meccanismo della soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte e applicare tutti i criteri di valutazione indicati, senza sostituirli con parametri diversi, ancorché ritenuti più favorevoli.
- La censura di omesso esame ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l’omissione di un fatto storico decisivo; non è ammissibile trasformare in vizio di legittimità la critica alle valutazioni della consulenza tecnica d’ufficio o al modo in cui il giudice le abbia recepite.
- In tema di determinazione dell’indennità di esproprio secondo criteri legali articolati, il giudice può valorizzare la combinazione dei parametri normativi e svolgere una stima comparativa coerente con l’omogeneità dei beni presi a riferimento, purché dia conto dell’esame di tutti gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile.
- La contestazione del valore attribuito in sede di merito, quando investe la selezione dei comparabili, il tasso di capitalizzazione o la ponderazione tecnica degli elementi di stima, tende a risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito e non è di per sé sindacabile in cassazione.
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