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Sentenza

Sentenza n. 2735/2026 - Milano, Sezione 1

per L'ESATTA OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 292/2025, depositata e resa pubblica il 17 giugno 2025, Sez. Lavoro, r.g. 381/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 28 novembre 2025 – indennità sostitutiva per ferie non godute;

Giustizia amministrativa202504803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi n. 292/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e del beneficio della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi - Sezione Lavoro n. 292/2025, che aveva dichiarato il suo diritto all'indennità sostitutiva per ferie non godute, quantificata in 18,7 giorni per l'anno scolastico 2015/2016 e 19,9 giorni per l'anno scolastico 2016/2017, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 giugno 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'adozione di tutti gli atti necessari, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso per ottemperanza e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente indicato nella decisione del giudice del lavoro. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, attribuendogli il termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso per eseguire il giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro.
  • Accertata l'inerzia dell'Amministrazione rispetto a un giudicato esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve porre in essere tutti gli atti e le operazioni necessari all'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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