Cassazione Penale, Ordinanza n. 26850/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il diniego della liberazione anticipata già pronunciato dal Magistrato di sorveglianza e confermato dal Tribunale di sorveglianza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato il reclamo contro la decisione del Magistrato di sorveglianza, il quale aveva negato la liberazione anticipata per il semestre espiato dal 09/09/2023 al 09/03/2024. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di violazione di legge, richiamando gli artt. 39, 54, 69, 69-bis della legge n. 354 del 1975 e gli artt. 25 e 27 Cost., sostenendo in sostanza l'illegittimità del mancato riconoscimento del beneficio. Il Tribunale aveva fondato il diniego sulla commissione, da parte del condannato, di episodi di reato successivi alla maturazione del semestre in valutazione e su ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti, ritenute sintomatiche di una mancata adesione al percorso rieducativo. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure inammissibili perché incentrate su profili di fatto e perché non confrontate con la motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta congrua e logica.
Norme richiamate
art. 39 l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione di legge sul diniego della liberazione anticipata
art. 54 l. 26 luglio 1975, n. 354
indicato come base normativa del beneficio della liberazione anticipata, subordinato alla valutazione della partecipazione del condannato all'opera rieducativa
art. 69 l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge
art. 69-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato dal ricorrente nei motivi di violazione di legge
art. 25 Cost.
richiamato dal ricorrente
art. 27 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso il diniego della liberazione anticipata, non sono ammissibili censure che si risolvano in una nuova valutazione del merito o dei fatti già scrutinati dal giudice di sorveglianza.
- Il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della coerenza logica e giuridica della motivazione del provvedimento impugnato; se la motivazione è congrua, non contraddittoria e aderente ai dati acquisiti, il ricorso è inammissibile quando ripropone le stesse doglianze già disattese.
- La liberazione anticipata presuppone una valutazione positiva dell'adesione del condannato al percorso rieducativo nel periodo di riferimento; condotte successive o ulteriori trasgressioni possono essere valorizzate dal giudice di sorveglianza come indice di mancata partecipazione al trattamento.
- La riproposizione in cassazione di motivi già esaminati e respinti in sede di merito, senza reale confronto con la ratio decidendi, non integra un valido motivo di ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non ricorrano cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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