Cassazione Civile, Ordinanza n. 03993/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero con cui l'Ufficio ha contestato a una contribuente l'indebita compensazione, per gli anni 2006, 2007 e 2008, di un credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate ex art. 8 l. n. 388/2000. Secondo l'Amministrazione, la contribuente aveva realizzato un opificio industriale fruendo dell'agevolazione, ma dopo il completamento dei lavori aveva concesso l'immobile in locazione a terzi, venendo meno la destinazione del bene alla struttura produttiva che giustificava il beneficio. La contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato il recupero, deducendo: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa o erronea valutazione della prova, soprattutto della perizia giurata, sulla natura polifunzionale del complesso immobiliare; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere della prova spettasse all'Ufficio e che essa avesse già dimostrato quanto poteva; 3) violazione dell'art. 7 d.l. n. 203/2005 e dell'art. 8, comma 7, l. n. 388/2000, per avere escluso la natura polifunzionale del bene, descritto invece come struttura composta da più corpi di fabbrica autonomamente utilizzabili ma collegati funzionalmente; 4) violazione dell'art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 e dell'art. 43 d.P.R. n. 600/1973, per avere applicato il termine di decadenza lungo di otto anni anche a un credito ritenuto non spettante e non inesistente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che le censure sulla valutazione della prova fossero in realtà dirette a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e che, in tema di agevolazioni fiscali, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti per conservare il beneficio. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini della norma interpretativa sull'art. 8, comma 7, l. n. 388/2000, il concetto di complesso immobiliare unitario polifunzionale richiede unità immobiliari autonome ma collegate da un rapporto economico-funzionale, potendo rilevare sia servizi comuni sia sinergie ed economie di scopo; la CTR non aveva verificato tale collegamento ed aveva dato rilievo alla diversa attività esercitata dal locatore e dal locatario, elemento invece irrilevante. Ha accolto anche il quarto motivo, chiarendo che il termine di otto anni ex art. 27, comma 16, d.l. n. 185/2008 si applica ai crediti inesistenti, mentre nel caso di specie il credito era al più non spettante ma esistente, sicché per l'anno 2006 l'Ufficio era decaduto dal potere di recupero. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame attenendosi ai principi indicati e con esclusione del recupero relativo al 2006 per intervenuta decadenza.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta censurare la diversa valutazione delle prove di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante sia soggetta a prova legale.
art. 2697 c.c.
In tema di agevolazioni fiscali, la sussistenza dei presupposti per conservare il beneficio deve essere provata dal contribuente.
art. 8 l. 23 dicembre 2000, n. 388
Attribuisce il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree agevolate; il comma 7 prevede la rideterminazione del credito se il bene è dismesso, ceduto, destinato a finalità estranee o a strutture diverse entro il periodo previsto.
art. 7, comma 1-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248
Norma di interpretazione autentica: gli immobili strumentali per natura che costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato ad attività commerciale, se locati a terzi e destinati a attività d'impresa, non si considerano destinati a struttura produttiva diversa.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Indica il termine ordinario di decadenza per l'esercizio del potere accertativo, applicabile ai crediti non spettanti.
art. 27, comma 16, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2
Il termine di otto anni si applica solo al recupero di crediti inesistenti; non ai crediti non spettanti ma esistenti.
art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Concorre alla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, rilevante ai fini della disciplina sanzionatoria e dei termini di recupero.
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rileva ai fini della verificabilità dell'inesistenza del credito mediante controllo automatizzato.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rileva ai fini della verificabilità dell'inesistenza del credito mediante controllo formale.
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Rileva ai fini della verificabilità dell'inesistenza del credito mediante controllo automatizzato in materia IVA.
art. 55 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per il requisito della destinazione del complesso immobiliare allo svolgimento di attività d'impresa.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio: è necessaria l'allegazione di un vero errore di utilizzazione della prova o l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto.
- Nelle agevolazioni fiscali, quando la legge subordina il mantenimento del beneficio a determinati comportamenti o destinazioni del bene, l'onere di provare la persistenza dei presupposti agevolativi grava sul contribuente.
- La locazione a terzi di un immobile agevolato non comporta automaticamente la decadenza dal beneficio se l'immobile integra un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato ad attività commerciale; ciò richiede unità immobiliari autonome ma collegate da un rapporto economico-funzionale, anche tramite servizi comuni, sinergie o economie di scopo.
- Ai fini della norma interpretativa sull'agevolazione per investimenti nelle aree svantaggiate, è irrilevante che il locatore e il locatario svolgano attività d'impresa diverse, purché il complesso mantenga la sua destinazione produttiva.
- Il termine di decadenza di otto anni per il recupero del credito d'imposta si applica solo ai crediti inesistenti; se il credito è solo non spettante ma esistente, opera il termine ordinario di accertamento.
- Nel distinguere tra credito inesistente e credito non spettante occorre verificare sia la carenza originaria dei presupposti costitutivi o l'artificiosa rappresentazione del credito, sia la possibilità di riscontrare l'inesistenza mediante controlli automatizzati o formali.
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