Sentenza n. 15270/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione dalla procedura di ammissione alla misura denominata “Fondo Nuove Competenze” - III annualità, per “Durc irregolare: Prot. INPS_-OMISSIS- del 20/08/2025 - Inps € 1.294,76”, come da pec del 9 settembre 2025; - del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, art. 3, co. 3, laddove considera “non grave” l'omissione contributiva pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge; e per l'accertamento in via incidentale dell'illegittimità del Durc negativo prot. Inps_-OMISSIS- del 20 agosto 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dell’impresa dalla procedura di ammissione ai contributi del Fondo Nuove Competenze – III annualità, comunicata il 9 settembre 2025 per DURC irregolare; contestata incidentalmente anche la legittimità del DURC negativo del 20 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa, inserita tra quelle ammissibili al contributo richiesto il 10 febbraio 2025 per € 143.341,07, è stata esclusa il 9 settembre 2025 per un DURC negativo relativo a € 1.294,76, qualificati dall’INPS come ticket NASpI dovuto per la cessazione di un rapporto di lavoro. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 31-35, l. 92/2012, dell’art. 3 d.lgs. 22/2015 e dell’art. 410 c.p.c., nonché eccesso di potere per violazione della circolare INPS n. 40/2020: il rapporto era cessato consensualmente, con decorrenza 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., e non per licenziamento o conciliazione ex art. 6 d.lgs. 23/2015, sicché il lavoratore non aveva diritto alla NASpI e il datore non doveva versare il relativo contributo. In subordine, ha censurato per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990, nonché per irragionevolezza, sproporzione e disparità di trattamento, la soglia di € 150 prevista dall’art. 3, comma 3, d.m. 30 gennaio 2015 per qualificare come non grave l’irregolarità contributiva, confrontandola con la diversa soglia di € 5.000 applicabile in materia fiscale. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione all’INPS e per pretesa richiesta di sindacato principale sul DURC, sostenendo inoltre che l’avviso imponeva il rigetto in caso di DURC irregolare.
La decisione
Il TAR ha superato l’eccezione preliminare di inammissibilità perché l’INPS si è costituito in giudizio. Ha accolto il primo motivo e accertato incidentalmente, ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a., l’illegittimità del DURC negativo: dagli atti risultavano la risoluzione consensuale ex art. 410 c.p.c., la comunicazione UNILAV recante tale causale e l’assenza di elementi attestanti un previo licenziamento o la procedura di conciliazione prevista dall’art. 6 d.lgs. 23/2015. La cessazione non rientrava quindi tra le ipotesi di disoccupazione involontaria che danno diritto alla NASpI; l’art. 6 non era applicabile neppure in via analogica, perché disciplina una fattispecie diversa. Venuto meno il presupposto contributivo su cui si fondava l’esclusione, il TAR ha annullato il provvedimento ministeriale per illegittimità derivata. La censura subordinata sulla soglia di € 150 e l’ulteriore domanda subordinata non sono state esaminate, essendo assorbite dall’accoglimento del primo motivo. Spese compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, c.p.a.
ritiene il Collegio che il provvedimento gravato debba essere annullato, in ragione dell’accertamento (in via incidentale ex art. 8, co. 1, c.p.a.; ex multis, Ad. Plen. n. 10/2016) della illegittimità del DURC irregolare del 20.08.2025, sul quale l’esclusione è basata.
Il giudice amministrativo può accertare incidentalmente l’illegittimità del DURC quando tale verifica è necessaria per decidere sull’impugnazione del provvedimento amministrativo che ne ha recepito l’esito.
art. 2, comma 31, l. 92/2012
Ne discende che, non risultando lo stato di disoccupazione involontario, il datore di lavoro non è assoggettato all’obbligo di versamento della Naspi.
Il contributo collegato alla NASpI non è dovuto quando la cessazione del rapporto è una risoluzione consensuale ex art. 410 c.p.c. e non ricorre una fattispecie di disoccupazione involontaria.
art. 3 d.lgs. 22/2015
Restano escluse dall’ambito di applicazione della prestazione, invece, tutte le ipotesi in cui lo stato di disoccupazione non sia involontario, quale, tra le altre, l’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta a seguito di risoluzione consensuale ai sensi dell’articolo 410 c.p.c.
La NASpI presuppone la perdita involontaria dell’occupazione; ne resta esclusa, tra le altre, la cessazione conseguente a risoluzione consensuale ai sensi dell’art. 410 c.p.c.
art. 410 c.p.c.
Ebbene, dalla documentazione in atti, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio risulta estinto per causa diversa dal licenziamento e, nello specifico, a seguito di risoluzione consensuale ai sensi dell’articolo 410 c.p.c.
La risoluzione consensuale del rapporto ai sensi dell’art. 410 c.p.c., in assenza di un licenziamento e della procedura conciliativa prevista per l’offerta di conciliazione, non integra una cessazione involontaria rilevante ai fini della NASpI.
art. 6 d.lgs. 23/2015
La vicenda risolutiva de qua, pertanto, non appare riconducibile, come sostenuto dall’Istituto, alla risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 23/2025 (come visto, assoggettata all’obbligo di versamento della Naspi), che disciplina l’ipotesi in cui, intimato il licenziamento del lavoratore, il datore di lavoro offra un importo stabilito dalla legge, “di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare”.
La disciplina dell’offerta di conciliazione presuppone un licenziamento intimato e non si applica a una risoluzione consensuale autonoma ex art. 410 c.p.c.; non è quindi possibile estenderla analogicamente a quest’ultima fattispecie.
art. 31, comma 8-quater, d.l. 69/2013
Ciò in linea, peraltro, con l’art. 31 c. 8 quater (comma aggiunto dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98) del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, in base al quale “Ai fini dell’ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell’intervento interessato sono tenute a verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Per l’ammissione alle agevolazioni contemplate dalla disposizione, l’amministrazione procedente deve verificare d’ufficio la regolarità contributiva del beneficiario mediante acquisizione del DURC.
Massime di principio
- La cessazione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 410 c.p.c., non essendo di per sé una perdita involontaria dell’occupazione, non dà diritto alla NASpI e non comporta il versamento del relativo contributo da parte del datore di lavoro.
- La disciplina dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 d.lgs. 23/2015 riguarda la conciliazione successiva a un licenziamento intimato e non può essere applicata, neppure analogicamente, alla risoluzione consensuale del rapporto ex art. 410 c.p.c.
- Il giudice amministrativo può accertare incidentalmente l’illegittimità del DURC quando tale accertamento è necessario per valutare la legittimità di un provvedimento amministrativo fondato sulla risultanza contributiva.
- Quando un’esclusione da una procedura di contributo è fondata esclusivamente su un DURC negativo illegittimo, il provvedimento di esclusione è affetto da illegittimità derivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →