Ordinanza n. 1205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello cautelare, senza esaminare il merito delle censure né la sussistenza dei presupposti cautelari. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate in considerazione della finalità deflattiva del contenzioso.
Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
La controversia
La parte ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Nel corso del giudizio d’appello, con nota depositata il 9 marzo 2026, l’appellante ha rinunciato all’appello cautelare.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all’appello cautelare; il giudizio è definito a seguito della rinuncia dell’appellante.
Come è indicizzato
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