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Ordinanza

Ordinanza n. 1205/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all’appello cautelare, senza esaminare il merito delle censure né la sussistenza dei presupposti cautelari. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate in considerazione della finalità deflattiva del contenzioso.

Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La parte ricorrente in primo grado ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Nel corso del giudizio d’appello, con nota depositata il 9 marzo 2026, l’appellante ha rinunciato all’appello cautelare.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile all’appello cautelare; il giudizio è definito a seguito della rinuncia dell’appellante.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo

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