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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25696/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito in primo grado contro l'azienda sanitaria provinciale chiedendo il risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni asseritamente subiti per la perdita di capi di bestiame colpiti da brucellosi, con tre cause poi riunite. Il tribunale aveva rigettato le domande, mentre la corte d'appello aveva accolto solo parzialmente il gravame, riconoscendo somme limitate a titolo risarcitorio. Con il ricorso per cassazione, i danneggiati hanno articolato tre motivi: (1) hanno denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 61, 191, 194 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente negato la prova del quantum del danno e la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe stata ammissibile anche come mezzo percipiente; hanno inoltre contestato il ricorso alla valutazione equitativa e la mancata considerazione dei danni non patrimoniali; (2) hanno denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 112 e 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la corte d'appello avesse arbitrariamente ritenuto provata la perdita di soli 52 bovini e non anche dei 106 ovini/ovi-caprini infetti, attribuendo alla controparte eccezioni non formulate e trascurando la documentazione prodotta; (3) hanno denunciato violazione degli artt. 1226 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la liquidazione equitativa fosse illegittima perché il danno sarebbe stato precisamente provato, che la consulenza di parte avesse valore quantomeno indiziario e che la quantificazione fosse errata anche nel numero dei capi considerati e nel valore attribuito a ciascun capo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in larga parte diretti a una rivalutazione fattuale del merito e a una ricostruzione alternativa delle risultanze istruttorie, censurando l'uso strumentale delle norme processuali e la mancanza di specificità delle doglianze, e ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte e tre le censure fossero, nella sostanza, dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti, del materiale probatorio e della quantificazione del danno, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio denunciabile, qui non rispettati. Ha inoltre osservato che le doglianze erano spesso generiche, apodittiche e non specificamente riferite al contenuto degli atti processuali. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'azienda sanitaria controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della pretesa risarcitoria per responsabilità aquiliana del servizio veterinario della struttura sanitaria

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere un'erronea ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché in realtà miravano a una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'ammissibilità e la doverosità della consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 112 c.p.c.

    invocato in relazione a un preteso uso di eccezioni non formulate; la Corte ha escluso che vi fosse un vero vizio di ultrapetizione, ravvisando invece una contestazione fattuale del merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere la rilevanza dei fatti non contestati e degli elementi documentali; la Corte ha ritenuto il richiamo incongruo rispetto a doglianze sostanzialmente fattuali

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e della consulenza di parte; la Corte ha ritenuto la censura diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento del merito

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato in tema di consulenza tecnica d'ufficio

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato in tema di svolgimento della consulenza tecnica

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.

    norma processuale utilizzata per articolare i motivi di ricorso, ma le censure sono state reputate inammissibili perché fattuali

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità e violazioni processuali, senza tuttavia prospettare un vero error in procedendo

  • art. 1226 c.c.

    richiamato contro la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse solo a sostituire l'apprezzamento di merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    richiamato come base del contributo unificato raddoppiato in caso di inammissibilità

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    richiamata per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto il vestito formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione del vizio di omesso esame o di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. deve individuare in modo specifico il fatto decisivo e il preciso errore di diritto o di riparto dell'onere probatorio; non è sufficiente contrapporre alla sentenza impugnata una lettura alternativa delle prove.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere invocata in cassazione come strumento per sostituire la prova dei fatti costitutivi del danno quando la doglianza, in sostanza, tende a colmare carenze probatorie o a ottenere una diversa quantificazione del pregiudizio.
  • La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione se la censura si risolve nel contestare il merito della quantificazione, senza evidenziare un vero errore di diritto nell'applicazione dell'art. 1226 c.c. o un'omissione decisiva nella motivazione.
  • La mancata specificità delle censure, specie quando non si riporti puntualmente il contenuto degli atti e dei motivi di appello rilevanti, determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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