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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12864/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta da un lavoratore nei confronti della società datrice di lavoro per il pagamento di contributi previdenziali e amministrativi asseritamente omessi. Il Tribunale aveva respinto la domanda; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato improcedibile il gravame per mancata tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ritenendo che la notifica fosse avvenuta solo il 24.7.2021 e non il 13.5.2021, quando ormai l'improcedibilità si era già verificata. Il ricorrente per cassazione ha dedotto violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ricostruito l'iter notificatorio, poiché una notifica del 13.5.2021 vi era stata e, in ogni caso, la successiva costituzione della controparte avrebbe dovuto essere valutata. La resistente ha depositato controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur osservando che la ricostruzione dell'iter notificatorio compiuta dalla Corte d'appello non coincideva integralmente con i fatti, ha ritenuto decisiva e non specificamente censurata l'altra ratio della sentenza di merito: la parte appellante sapeva già del rinvio d'ufficio dell'udienza al 17.12.2020 e, nonostante ciò, non aveva effettuato alcuna notificazione per quella data. In applicazione dei principi sul rito del lavoro in appello, l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina improcedibilità dell'impugnazione, senza che il giudice possa assegnare un termine per rinnovare un atto mai compiuto; irrilevante anche la successiva costituzione dell'appellata. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di improcedibilità, con correzione della motivazione ex art. 384 c.p.c., e ha condannato il ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma non ha superato il rilievo decisivo della ratio non censurata della sentenza impugnata.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro in appello non è consentito al giudice assegnare all'appellante un termine perentorio per rinnovare una notificazione mai eseguita.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non può essere ordinata quando l'atto sia mancato del tutto o sia giuridicamente inesistente.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione ha confermato il dispositivo della sentenza impugnata correggendone la motivazione.

  • art. 111 Cost., comma 2

    Il principio di ragionevole durata del processo giustifica l'improcedibilità dell'appello nel rito del lavoro in caso di omessa notificazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, va disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità del gravame, con decadenza dall'impugnazione.
  • Il giudice non può assegnare un termine per rinnovare una notificazione che non sia mai stata eseguita, poiché la rinnovazione presuppone un atto viziato e non un atto mancante o inesistente.
  • Ai fini della procedibilità dell'appello nel rito del lavoro, è irrilevante la costituzione dell'appellato quando la notificazione originaria del ricorso e del decreto sia mancata o sia giuridicamente inesistente.
  • Se la sentenza di merito contiene una autonoma ratio decisiva non specificamente censurata, il ricorso per cassazione è infondato anche se una diversa ricostruzione fattuale risulti non perfettamente esatta.
  • La conoscenza certa da parte dell'appellante della data fissata per la trattazione rende irrilevante la mancata comunicazione della cancelleria e non salva l'omessa notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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