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Sentenza

Sentenza n. 2010/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600748

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, n. 116/2025, che aveva riconosciuto alle docenti il contributo della Carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00 (€ 1.000,00 alla prima e € 1.500,00 alla seconda)

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le docenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Biella, Sezione Lavoro, n. 116/2025, pubblicata il 20 maggio 2025, notificata il 23 dicembre 2025 e passata in giudicato. Il titolo condannava il Ministero a riconoscere mediante accredito sulla Carta elettronica del docente € 1.000,00 alla prima ricorrente e € 1.500,00 alla seconda. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, le ricorrenti hanno chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Nelle more, il Ministero ha soddisfatto la pretesa della prima docente; per la seconda è rimasto l’interesse all’ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla posizione della prima docente, la cui pretesa è stata soddisfatta nelle more. Ha accolto il ricorso per la seconda, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e assegnandogli 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per pagare quanto dovuto in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, oltre agli accessori di legge e alle spese e agli oneri aventi titolo nel provvedimento; gli interessi devono essere determinati secondo il titolo e le disposizioni applicabili, e i conteggi della creditrice non vincolano l’Amministrazione. Sono dovuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Per l’inerzia successiva è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, attivabile su istanza della creditrice dopo la scadenza dei 90 giorni, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione e la determinazione definitiva del residuo. Nessun compenso è previsto per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato a € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione ai difensori antistatari. Disposta inoltre la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione ai potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione, né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    Nelle more del giudizio il Ministero ha soddisfatto la pretesa della ricorrente Villaboni, per cui in relaziona alla posizione della medesima deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma del c.p.a.

    Quando l’Amministrazione soddisfa la pretesa nel corso del giudizio, per la posizione ormai soddisfatta va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    L’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: e ciò, in particolare, per il capitale residuo e gli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    Nel giudizio di ottemperanza l’importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l’Amministrazione: capitale residuo e interessi devono essere determinati secondo il titolo e le norme applicabili, verificando misura e decorrenza.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, per il quale le Amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici non economici, dispongono, dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere a una condanna pecuniaria prima dell’avvio del recupero coattivo; nel caso deciso, il termine era già decorso.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La dichiarazione dei difensori di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi consente la distrazione in loro favore.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore dei difensori avv.ti Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi, dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le disposizioni del c.p.a. richiamate, insieme all’art. 93 c.p.c., fondano la distrazione delle spese processuali a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    L’Amministrazione resistente [è condannata] alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis1 del DPR n. 115/2002).

    La condanna alle spese comprende il contributo unificato soltanto se dovuto per il giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza a un titolo giudiziale di condanna pecuniaria serve a rendere effettivo il credito nella misura risultante dal titolo e dalle norme applicabili; non attribuisce al creditore il potere di vincolare l’Amministrazione ai propri conteggi di capitale residuo e interessi.
  • Se l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa di uno dei ricorrenti durante il giudizio di ottemperanza, per tale posizione va dichiarata la cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue per gli eventuali crediti ancora insoddisfatti.
  • Accertata l’inottemperanza a un titolo giudiziale e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle Amministrazioni, il giudice può assegnare un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, definendone decorrenza, modalità e termine operativo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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