Cassazione Penale, Sentenza n. 18872/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 17/06/2021 che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata il 04/05/2021 nei confronti del Selvaggio, limitatamente al capo 32 (delitti ex artt. 110, 416-bis.1 e 629 c.p.). Due motivi di impugnazione: (1) censura della valutazione delle dichiarazioni del collaboratore Mancuso Emanuele e della loro presunta mancanza di riscontri oggettivi (pizzini, intercettazioni del 9 e 28 aprile, rinvenimento di somme), con contestazione che le conversazioni sarebbero generiche e non riferibili con certezza al ricorrente; (2) censura dell'applicazione delle esigenze cautelari sulla base della presunzione di pericolosità per reati di stampo mafioso (art. 275 c.p.p.), sostenendo l'assenza di una formale carica associativa e l'inidoneità delle prove a dimostrare la riconducibilità delle condotte al contesto mafioso e la propensione a delinquere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura perché il tribunale di merito aveva motivato in modo coerente e logico l'attendibilità del collaboratore e richiamato intercettazioni e riscontri (incontri, riferimenti intimidatori alla cosca, uso di arma, rinvenimento di somme nell'auto) ritenuti idonei a corroborare le dichiarazioni. Ha inoltre richiamato il principio per cui in cassazione non è consentita una rivalutazione di fatto delle intercettazioni se non per manifesta illogicità della motivazione. Sul secondo motivo ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per genericità, ribadendo la vigenza della "doppia presunzione relativa" di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati aggravati ex art. 416-bis.1, e precisando che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare tale presunzione senza prova oggettiva di affievolimento delle esigenze cautelari. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina il ricorso al tribunale in materia di misure cautelari; indicata per motivare l'impugnazione esperita in favore del ricorrente
art. 110, art. 416-bis.1 e art. 629 cod. pen.
capi di imputazione: concorso (art.110), associazione di tipo mafioso con aggravante/elementi specifici (art.416-bis.1) e estorsione (art.629) contestati al ricorrente
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
disciplina l'attendibilità e la valutazione delle dichiarazioni dei testi/collaboratori; la Corte osserva che contestazioni sulla attendibilità non sono automaticamente deducibili in cassazione come vizio di legge ma, ove rilevanti, vanno dedotte entro i limiti della motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica
art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen.
norme che elencano i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte richiama i limiti nell'uso di specifiche letture per contestare valutazioni di fatto o violazioni della normativa probatoria
art. 274 e art. 275 cod. proc. pen.
disciplinano le esigenze cautelari e i presupposti per l'applicazione delle misure personali; in particolare l'art.275, comma 3, stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati di tipo mafioso
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
prevede la "doppia" presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per reati particolarmente gravi (tra cui l'aggravante ex art.416-bis.1); spetta all'imputato fornire prova contraria concreta per superare la presunzione
art. 616 cod. proc. pen.
prevede l'onere delle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
previsione procedurale richiamata per gli adempimenti consequenziali alla sentenza e alle sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- In cassazione non è consentita una rivalutazione di merito delle intercettazioni o della credibilità dei testimoni salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o assente; le contestazioni sulla valutazione probatoria devono quindi mirare a evidenziare tali vizi motivazionali
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiedono valutazione critica e, seppur necessitando di riscontri, possono essere adeguatamente corroborate da elementi indiziari concreti (intercettazioni, rinvenimenti materiali, comportamenti compatibili), idonei a fondare misure cautelari se il giudice le ritiene coerenti e logiche
- Per i reati connessi all'associazione mafiosa opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art.275, comma 3 c.p.p.); spetta all'imputato fornire prova contraria oggettiva e specifica per dimostrare l'assenza o l'affievolimento del pericolo di reiterazione
- Il mero decorso del tempo non è sufficiente, di per sé, a superare la presunzione di pericolosità cautelare: è necessaria una dimostrazione concreta e obiettiva della cessazione o dell'affievolimento delle esigenze cautelari
- I motivi di cassazione devono essere specifici e non generici: censure vaghe o basate sul semplice richiamo di principi giurisprudenziali senza riferimenti puntuali ai passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata sono inammissibili
- In caso di inammissibilità del ricorso senza colpa grave del ricorrente la Corte può comunque irrogare l'onere di contributi alla Cassa delle Ammende in via equitativa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18739/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18743/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18744/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18746/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18747/2022 del 12/05/2022
- Sentenza penale · 12 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 18748/2022 del 12/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →