Cassazione Penale, Ordinanza n. 26871/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, lo aveva assolto dal solo addebito di avere associato a persona sottoposta a misura di prevenzione, ma aveva confermato la condanna per la violazione delle prescrizioni imposte da un provvedimento applicativo di misura di prevenzione. Il ricorso, affidato a un unico motivo, deduceva vizio di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, oltre a lamentare contrasto con gli artt. 27 Cost., 6 CEDU e 533 c.p.p. La difesa sosteneva che non potesse escludersi l'esistenza di una preventiva comunicazione dell'allontanamento dall'abitazione e, in memoria, contestava anche la preliminare valutazione di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze riproducessero censure già esaminate dal giudice di merito e mirassero, in realtà, a una nuova valutazione fattuale del compendio probatorio. In particolare, la censura sull'asserita preventiva comunicazione dell'allontanamento è stata giudicata non confrontata con il dato oggettivo della mancata acquisizione in atti di qualunque comunicazione, né idonea a dimostrare l'esistenza del preteso avviso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
La violazione delle prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione integra il fatto contestato; la censura che neghi in fatto l'inadempimento è inammissibile se non si confronta con la mancata prova documentale della comunicazione preventiva.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Invocato come vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Invocato come vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa come parametro di contrarietà della decisione impugnata.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla difesa come parametro convenzionale di garanzia del giusto processo.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dalla difesa in tema di regola di giudizio per l'affermazione di responsabilità.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna conseguente all'inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre le stesse doglianze già vagliate dal giudice di merito, se in concreto sollecitano una rivalutazione del fatto e delle prove.
- Quando la responsabilità poggia sulla mancata prova di un adempimento o di una comunicazione richiesta dalla prescrizione, il ricorrente deve confrontarsi con il dato oggettivo della sua assenza dagli atti e non può limitarsi a prospettare astrattamente una diversa ricostruzione fattuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se la deduzione di vizio di motivazione o di violazione di legge non indica specifici errori della decisione impugnata, ma tende a sostituire al giudizio di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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