Sentenza n. 207/2026 - Potenza, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza irrevocabile del Giudice di Pace di Lagonegro che aveva condannato la Regione al pagamento di somme di denaro e delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112, comma 2, lettera c), e 114 c.p.a., della sentenza n. 9/2025 del Giudice di Pace di Lagonegro. La pronuncia, notificata in forma esecutiva alla Regione il 28 maggio 2025, era divenuta irrevocabile e conteneva una condanna al pagamento di somme di denaro, comprese le spese di lite liquidate in favore dei procuratori. Nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la Regione non aveva adempiuto. I ricorrenti hanno quindi domandato la fissazione di un termine per l'esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali per la proposizione dell'azione di ottemperanza e verificato l'inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione. Nel merito, ha accertato che l'inerzia della Regione costituisce violazione dell'obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Ha posto a carico della Regione, quale debitrice, l'onere di provare l'integrale adempimento, prova che non è stata fornita. Ha pertanto dichiarato l'obbligo della Regione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace, mediante il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario delegato, ponendo a carico della Regione il relativo compenso, liquidato in euro 500,00. La Regione è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
per l'ottemperanza della sentenza
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, co.1, cod. proc. amm.
Disciplina la proposizione del ricorso per l'ottemperanza; nel caso concreto il termine è stato ritenuto rispettato.
art. 114 c.p.a.
dichiara l’obbligo della Regione Basilicata di dare esecuzione
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.
risulta rispettato ... il termine di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), e 3
I termini processuali applicabili al rito camerale sono stati ritenuti rispettati.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è, inoltre, infruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni
Il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione costituisce presupposto per procedere esecutivamente nei confronti dell'ente debitore.
art. 2 dell'allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
tenuto conto dei parametri percentuali di cui all’art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30/5/2002
Parametro utilizzato per la liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
tenuto conto dei parametri previsti nel D.M. 10/3/2014 n. 55
Parametro utilizzato per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'esecuzione di una sentenza irrevocabile del giudice ordinario contenente una condanna pecuniaria a carico dell'ente pubblico.
- Una volta notificato alla pubblica amministrazione il titolo esecutivo in forma esecutiva e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l'inerzia dell'amministrazione legittima il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna al pagamento di somme di denaro, spetta all'amministrazione debitrice dimostrare l'integrale adempimento del titolo; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare il pagamento delle somme dovute, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta incaricato di compiere in via sostitutiva gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Le spese accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza rientrano omnicomprensivamente nelle spese di lite del giudizio di ottemperanza.
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