Cassazione Penale, Ordinanza n. 26539/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia. I fatti contestati riguardavano, in sintesi, un agente penitenziario che, in più occasioni, avrebbe accettato somme di denaro per introdurre all'interno dell'istituto penitenziario sostanza stupefacente, telefoni cellulari e SIM; avrebbe inoltre ceduto stupefacente a vari detenuti; e, durante il servizio di vigilanza presso una sezione della casa circondariale, avrebbe abbandonato il posto di lavoro recandosi presso altre sezioni o nel settore passeggio. Nel ricorso si deduceva, da un lato, vizio di motivazione sulla questione della destinazione ad uso personale della sostanza detenuta, assumendo che la tesi accusatoria si fondasse su indici di spaccio non riscontrabili nel caso concreto; dall'altro, erronea applicazione dell'art. 72 della legge n. 121 del 1981, sostenendo che gli spostamenti documentati all'interno dell'istituto non integrassero abbandono del posto di lavoro, in assenza di un ordine di servizio che li rendesse incompatibili con un eventuale incarico di servizio diverso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con i passaggi decisivi della sentenza impugnata, ribadendo che in sede di legittimità non sono deducibili censure meramente assertive o alternative, prive dell'indicazione di specifiche carenze logiche o argomentative. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per genericità, osservando che esso non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva chiarito che l'abbandono del posto di lavoro comprende non solo l'allontanamento fisico dalla zona di servizio, ma anche la mancata effettiva prestazione del servizio dovuto; nel caso concreto, la Corte di merito aveva accertato che l'imputato si era sottratto ai compiti di vigilanza affidatigli, recandosi senza ordine di servizio presso locali di altre sezioni e in contrasto con le attestazioni degli ufficiali di polizia penitenziaria. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 319 c.p.
È richiamato come norma incriminatrice per la condotta corruttiva dell'agente penitenziario che avrebbe accettato somme di denaro per introdurre illecitamente beni all'interno dell'istituto penitenziario.
artt. 73 e 80, comma 1, lett. g), d.P.R. n. 309 del 1990
Sono richiamati come norme incriminatrici in relazione alla cessione di sostanza stupefacente a detenuti; il testo non consente di isolare ulteriori profili interpretativi specifici oltre la contestazione del fatto di spaccio.
art. 72 legge n. 121 del 1981
La Corte richiama l'interpretazione secondo cui l'abbandono del posto di lavoro comprende non solo l'allontanamento materiale dalla porzione di territorio in cui il servizio va prestato, ma anche la mancata effettiva prestazione del servizio dovuto.
art. 616 c.p.p.
È la base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve indicare in modo specifico i passaggi della sentenza impugnata asseritamente carenti o illogici e le ragioni di diritto o di fatto che sorreggono la censura; sono inammissibili doglianze generiche o meramente assertive.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una tesi alternativa a quella accolta dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione effettivamente resa e senza evidenziare precise aporie logiche o argomentative.
- Ai fini dell'art. 72 della legge n. 121 del 1981, l'abbandono del posto di lavoro non coincide soltanto con l'allontanamento fisico dall'area di servizio, ma può consistere anche nella mancata effettiva prestazione del servizio dovuto rispetto ai compiti concretamente affidati.
- Quando la sentenza di merito ha ricostruito analiticamente gli episodi e li ha correlati alle attestazioni degli ufficiali di polizia penitenziaria, una censura che non si misuri con tale ricostruzione è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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