Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 4858 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IRPEF - Cessione immobile - Presunto maggior corrispettivo - Plusvalenza - Valore ai fini dell'imposta di registro - Presunzione - Non sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva presumibilmente contestato un maggior corrispettivo derivante dalla vendita dell'immobile, determinando una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRPEF sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Il ricorrente ha contestato la sufficienza di tale elemento, sostenendo che il maggior prezzo di vendita non potesse essere presunto automaticamente dal solo valore rilevante ai fini dell'imposta di registro.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria non può fondarsi esclusivamente sulla coincidenza presunta tra il corrispettivo effettivamente ricevuto e il valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro. In base all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, avente natura di interpretazione autentica, per accertare una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi sono necessari ulteriori elementi probatori, idonei a dimostrare l'esistenza di un maggior corrispettivo. Pertanto, l'accertamento basato soltanto sul valore ai fini dell'imposta di registro non è sufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015

    Per le cessioni di immobili, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro.

    La norma, qualificata come interpretazione autentica, chiarisce che il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova o presunzione sufficiente di un maggiore corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.

  • Artt. 58, 68, 85 e 86 T.U.I.R.

    Le disposizioni sono oggetto dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015, con riferimento alla determinazione dei corrispettivi, delle plusvalenze e dei componenti reddituali derivanti dalle cessioni immobiliari.

Massime di principio

  • Nelle cessioni immobiliari, il valore accertato o dichiarato ai fini dell'imposta di registro non può essere automaticamente considerato equivalente al prezzo effettivamente incassato dal venditore ai fini IRPEF.
  • Per recuperare una maggiore plusvalenza, l'Amministrazione finanziaria deve indicare e provare elementi ulteriori rispetto al solo valore catastale o al valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
  • La presunzione di un maggior corrispettivo deve essere supportata da indizi concreti, coerenti e specifici, come documentazione finanziaria, movimentazioni bancarie, dichiarazioni delle parti o altri elementi che dimostrino un prezzo effettivo superiore.
  • In caso di accertamento fondato esclusivamente sul valore ai fini dell'imposta di registro, il contribuente può contestare l'insufficienza della motivazione e della prova della maggiore plusvalenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.