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Sentenza

Sentenza n. 1972/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 2143/24 del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202503295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Milano - Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata al Ministero il 29 luglio 2024 quale titolo esecutivo. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il diritto della ricorrente all'accredito sulla carta del docente dell'importo di 500 euro annui per tre anni scolastici. Il Ministero non aveva eseguito tale obbligo. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha inoltre prodotto la sentenza in copia informatica asseverata conforme all'originale e l'attestazione del passaggio in giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notifica al Ministero del titolo esecutivo. Ha chiarito che il riferimento dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 al titolo esecutivo riguarda l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e non la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; pertanto, anche dopo le modifiche della legge Cartabia, il termine decorre dalla notifica della sentenza munita di attestazione di conformità presso la sede del debitore. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura e i poteri necessari all'esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e delega a un funzionario. Ha escluso compensi per il commissario, ritenendo l'attività compresa nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione, compresa la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il termine di 120 giorni decorre dalla notifica presso la sede del debitore del titolo esecutivo, inteso come atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile; la disposizione non è incompatibile con l'attuale disciplina dell'art. 475 c.p.c.

  • art. 474 c.p.c.

    Individua il titolo esecutivo nell'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.

  • art. 475 c.p.c.

    La spedizione in forma esecutiva costituisce un istituto distinto dal titolo esecutivo e, dopo le modifiche della legge Cartabia, non è più necessaria per l'esecuzione; la notifica della sentenza munita di attestazione di conformità è sufficiente ai fini del decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'amministrazione debitrice, purché la sentenza sia prodotta in copia munita di attestazione di conformità.
  • Ai fini dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, il titolo esecutivo è l'atto giudiziario che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile; esso deve essere distinto dalla spedizione in forma esecutiva disciplinata dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere investito delle attività concretamente necessarie all'esecuzione del giudicato, incluse le variazioni di bilancio e gli atti finanziari indispensabili, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la sua responsabilità.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione è già sussistente al momento della proposizione del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione può essere condannata alle spese del relativo processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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