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Sentenza

Sentenza n. 1923/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento - della Delibera n. 216 del 28.5.2025, comunicata in data 3.6.2025, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione irrogava la sanzione pecuniaria di € 700,00 ed al contempo disponeva l'iscrizione nel casellario informatico di una annotazione interdittiva pari a 7 giorni nei confronti di Esri Italia S.p.A. (doc. 1); nonché per quanto occorrer possa: - della nota USAN/96/26446/25/GM/FE n. 885-2025 del 3.6.2025, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione trasmetteva copia della relativa Delibera n. 216 del 28.5.2025; - della nota USAN/96/26446/25/GM/FE n. 885-2025 dell'11.3.2025, con la quale l'ANAC recante l'avvio del “Procedimento sanzionatorio per l'iscrizione nel casellario informatico di annotazione interdittiva, (art. 96, comma 15, del d.lgs. 36/2023), e per l'applicazione della sanzione pecuniaria (art. 222, comma 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023) ai sensi del Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 271 del 20 giugno 2023 (pubblicato in G.U.R.I. n. 151 del 30 giugno 2023”; - del “Modello A”, acquisito al prot. ANAC n. 26446 del 19.2.2025, con il quale il Politecnico di Milano ha segnalato all'ANAC l'asserita falsa dichiarazione resa dal legale rappresentante pro tempore di ESRI Italia S.p.A; - di ogni altro atto e provvedimento, comprese deliberazioni interne o verbali di organi e commissioni dell'ANAC, comunque presupposto, correlato, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202507840

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ANAC che ha irrogato una sanzione pecuniaria di 700 euro e una sanzione interdittiva di sette giorni, disponendo l'annotazione nel casellario informatico delle imprese per falsa dichiarazione sulla regolarità rispetto agli obblighi della legge n. 68/1999

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva stipulato, a seguito di affidamento diretto, un contratto con un'università pubblica per la fornitura di licenze software. In sede di verifica dei requisiti è emerso che, alla data dell'affidamento, l'impresa non aveva assunto un numero di lavoratori disabili corrispondente alla quota prevista dalla legge n. 68/1999, pur avendo dichiarato di essere in regola. L'amministrazione contraente ha risolto il contratto, applicato una penale e segnalato i fatti all'ANAC. Quest'ultima ha applicato la sanzione pecuniaria e quella interdittiva, con annotazione nel casellario. La ricorrente ha dedotto: 1) insussistenza dell'elemento oggettivo della falsità, sostenendo che la dichiarazione fosse frutto di un'erronea interpretazione della disciplina sul computo dei dipendenti; 2) insussistenza della colpa grave, trattandosi di errore commesso in buona fede da un dipendente e tempestivamente regolarizzato; 3) omessa valutazione della rilevanza e gravità della condotta; 4) difetto di motivazione sulla misura delle sanzioni; 5) violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e difetto di istruttoria e motivazione per mancata considerazione delle osservazioni difensive.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo della falsa dichiarazione, poiché l'impresa non era in regola con gli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili e aveva rappresentato una situazione di fatto non corrispondente al vero. L'errore di diritto o di calcolo dell'operatore incide sulla consapevolezza soggettiva, ma non elimina l'oggettiva falsità della dichiarazione; soltanto quando l'oggetto della dichiarazione sia giuridicamente opinabile e suscettibile di interpretazioni contrastanti può risultare controversa la sua veridicità. Nel caso esaminato, invece, la regolarità risultava dalla certificazione dell'ufficio regionale competente, che costituisce autonomo atto amministrativo e si impone alla stazione appaltante, priva di potere di sindacarne il contenuto. È stata inoltre ritenuta integrata la colpa grave. L'operatore economico deve adottare uno standard di diligenza professionale elevato e predisporre controlli interni idonei a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese; l'errore del dipendente non esonera la società, in applicazione dei principi di autoresponsabilità e immedesimazione organica. La colpa grave è stata ravvisata nella mancata predisposizione di cautele e verifiche preventive, in assenza di difficoltà oggettive ed eccezionali. Il TAR ha escluso anche il difetto di motivazione sulla rilevanza e gravità della condotta, rilevando che l'ANAC aveva considerato la tempestiva regolarizzazione e l'assenza di precedenti analoghi e aveva mantenuto le sanzioni prossime ai minimi edittali. Quanto alle osservazioni difensive, non era necessaria una confutazione analitica di ogni argomento: la delibera le aveva esaminate e aveva esposto un percorso motivazionale comprensibile, ancorché non coincidente con la tesi della ricorrente. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Disciplina l'affidamento diretto in seguito al quale è stato stipulato il contratto oggetto della vicenda.

  • art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023

    In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave tenuto conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, comma 5, lettera e), per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

    Richiede, per l'iscrizione nel casellario, la falsità oggettiva della dichiarazione o documentazione, il dolo o la colpa grave e la valutazione della rilevanza o gravità dei fatti.

  • art. 222, comma 13, d.lgs. 36/2023

    Nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'ANAC ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie [...] nei confronti dei soggetti [...] che forniscono [...] dati o documenti non veritieri.

    Attribuisce all'ANAC il potere sanzionatorio pecuniario per informazioni o documenti non veritieri, nel rispetto dei principi della legge n. 689/1981.

  • art. 94, comma 5, lett. e), d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale fondamento dell'esclusione collegata all'iscrizione nel casellario per falsa dichiarazione.

  • art. 80, comma 5, lett. i), d.lgs. 50/2016

    Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico [...] qualora [...] l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.

    È richiamato per individuare il requisito relativo all'adempimento degli obblighi di inclusione lavorativa dei disabili.

  • art. 17 l. 68/1999

    Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l'esclusione.

    Impone alle imprese che partecipano a procedure pubbliche di dichiarare preventivamente la regolarità rispetto agli obblighi sul lavoro dei disabili.

  • art. 3, comma 1, l. 68/1999

    Stabilisce le soglie dimensionali al raggiungimento delle quali il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi di avviamento al lavoro delle persone disabili.

  • art. 11 l. 68/1999

    È richiamato in relazione alla richiesta di convenzione presentata dall'impresa per l'assunzione di un ulteriore lavoratore disabile.

  • artt. 10 e 10-bis l. 241/1990

    Sono invocati in relazione alla partecipazione procedimentale e alle osservazioni difensive; il TAR ha escluso la loro violazione, ritenendo che l'ANAC avesse esaminato le deduzioni e motivato adeguatamente.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento, senza che il TAR ravvisasse una violazione.

  • l. 689/1981

    Fornisce i principi generali applicabili all'esercizio del potere sanzionatorio ANAC, incluso il rilievo dell'elemento soggettivo.

Massime di principio

  • La falsa dichiarazione rilevante ai fini dell'art. 96, comma 15, d.lgs. 36/2023 ricorre quando l'operatore economico rappresenta una circostanza di fatto diversa dalla realtà; un errore di diritto o di calcolo può incidere sulla consapevolezza soggettiva, ma non elimina di per sé l'oggettiva non veridicità del contenuto dichiarato.
  • L'errore di diritto non esclude la falsità oggettiva della dichiarazione quando il requisito dichiarato consiste in una situazione di fatto accertabile; diversamente, la veridicità può essere controversa quando l'oggetto della dichiarazione sia suscettibile di interpretazioni giuridiche realmente opinabili e contrastanti.
  • Le certificazioni rilasciate dall'amministrazione competente in ordine alla regolarità dell'operatore economico costituiscono atti autonomi di certificazione o attestazione e si impongono alla stazione appaltante, che non può sindacarne il contenuto né sostituirsi all'amministrazione certificante.
  • La colpa grave dell'operatore economico che rende una dichiarazione non veritiera può essere desunta dalla mancata predisposizione di controlli interni e verifiche preventive idonei a garantire la correttezza delle dichiarazioni, secondo lo standard di diligenza professionale elevato richiesto a chi opera nei contratti pubblici.
  • Il principio di autoresponsabilità comporta che l'operatore economico sopporti le conseguenze degli errori commessi dai propri dipendenti o collaboratori nella predisposizione della documentazione di gara, salvo la presenza di difficoltà oggettive ed eccezionali impeditivi dell'osservanza delle regole cautelari.
  • L'obbligo di motivazione del provvedimento sanzionatorio è assolto quando, anche attraverso il richiamo agli atti istruttori, siano comprensibili i dati fattuali e normativi e l'iter logico seguito dall'amministrazione; non è necessario confutare analiticamente ogni singola argomentazione difensiva.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAnticorruzione e vigilanza ANACSanzioni amministrative pecuniarie
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
SottomaterieRegolarità fiscale e contributiva
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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