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Sentenza

Sentenza n. 5379/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto di rigetto domanda di cittadinanza italiana, K10/-OMISSIS-, del 13.08.24, notificato in data 13.09.2024

Giustizia amministrativa202410662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza, adottato dopo l'emersione di una condanna per guida in stato di ebbrezza con incidente stradale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana, deducendo principalmente il difetto di motivazione. Ha sostenuto che l'Amministrazione avrebbe anticipato una condanna penale non ancora intervenuta, che la guida in stato di ebbrezza contestata non rientrerebbe tra le ipotesi ostative previste dall'art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992 e che non sarebbe stato adeguatamente valutato il suo livello di integrazione sociale. La domanda era stata inizialmente accolta con decreto presidenziale, ma, prima del giuramento, ulteriori verifiche avevano evidenziato una denuncia per guida sotto l'influenza dell'alcol con incidente stradale, indicata come recidiva, nonché un successivo decreto penale di condanna divenuto esecutivo. L'Amministrazione aveva comunicato il preavviso di rigetto e instaurato il contraddittorio procedimentale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Il Ministero conserva il potere di rivalutare la posizione del richiedente e di respingere la domanda fino alla prestazione del giuramento, poiché la concessione della cittadinanza è una fattispecie a formazione progressiva e il giuramento costituisce l'atto conclusivo dal quale il decreto produce effetti costitutivi ex nunc. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato e istruito: la condotta di guida in stato di ebbrezza, nella forma più grave prevista dall'art. 186, comma 2, lett. c), del Codice della strada, con incidente e recidiva, è stata considerata indicativa di una compromissione dei valori di tutela della vita e dell'incolumità altrui e, quindi, rilevante per il giudizio prognostico sull'utile inserimento nella comunità nazionale. Non occorre che il fatto rientri tra le ipotesi ostative dell'art. 6, comma 1, della legge n. 91/1992, disposizione riferita alle domande per matrimonio e non a quelle per residenza. La stabile occupazione e l'integrazione sociale ordinaria sono state considerate condizioni minime per il soggiorno regolare, ma non elementi sufficienti a fondare il diritto alla cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza; il relativo procedimento implica una valutazione discrezionale e prognostica dell'idoneità del richiedente all'inserimento nella comunità nazionale.

  • art. 10 l. 91/1992

    Prevede il giuramento quale atto conclusivo della fattispecie attributiva della cittadinanza, dal quale il decreto di concessione produce effetti costitutivi ex nunc.

  • art. 6, comma 1, l. 91/1992

    Le ipotesi ostative richiamate dal ricorrente riguardano le domande di cittadinanza per matrimonio e non sono direttamente applicabili alle domande per residenza.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    Le condizioni richieste per l'istanza di cittadinanza devono permanere fino alla prestazione del giuramento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto e il contraddittorio procedimentale sono stati indicati come adempimenti svolti prima dell'adozione del diniego.

  • art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992

    La guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, valutata unitamente all'incidente e alla recidiva, può costituire elemento negativo nel giudizio prognostico sull'affidabilità e sull'inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    La stabile integrazione e il rispetto delle condizioni di soggiorno costituiscono presupposti ordinari per l'ingresso e la permanenza, non elementi di per sé sufficienti per la concessione della cittadinanza.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    La regolarità del soggiorno e l'integrazione costituiscono condizioni ordinarie collegate al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno.

Massime di principio

  • Nelle domande di cittadinanza per residenza, la concessione è una fattispecie a formazione progressiva e il Ministero dell'Interno conserva il potere di rivalutare la posizione dell'interessato e di respingere la domanda fino alla prestazione del giuramento, poiché solo quest'ultimo produce l'effetto costitutivo ex nunc del decreto di concessione.
  • Una condotta di guida in stato di ebbrezza, soprattutto se riconducibile alla fattispecie più grave, accompagnata da incidente o recidiva, può essere valutata dall'Amministrazione come indice di scarsa adesione ai valori di tutela della vita e dell'incolumità altrui e come elemento ostativo nel giudizio prognostico sull'utile inserimento nella comunità nazionale.
  • Il diniego della cittadinanza per residenza non richiede che la condotta penalmente rilevante rientri nelle specifiche ipotesi ostative previste per la cittadinanza per matrimonio; l'Amministrazione può valorizzare autonomamente il fatto nell'ambito della valutazione complessiva e discrezionale dell'affidabilità del richiedente.
  • La stabile occupazione, l'assenza di pericolosità sociale e l'integrazione ordinaria nel tessuto sociale costituiscono condizioni minime e prerequisiti del soggiorno regolare, ma non garantiscono la concessione della cittadinanza né neutralizzano elementi sopravvenuti di controindicazione.
  • La motivazione del diniego è sufficiente quando individua la condotta rilevante, ne considera la gravità, la collocazione temporale nelle more del procedimento, l'eventuale recidiva e il rapporto con i valori fondamentali dell'ordinamento, rendendo comprensibile il giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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