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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36898/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di euro 3.365,61 qualificati come indennità di occupazione di un immobile comunale per l'anno 2016. L'opponente sosteneva di non dovere la somma perché non avrebbe occupato l'immobile dopo l'acquisizione del bene da parte del Comune. Il giudizio era stato inizialmente introdotto dinanzi al Giudice di pace, che aveva declinato la giurisdizione; riassunta la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale, quest'ultima ha ritenuto che la pretesa non avesse natura tributaria, ma patrimoniale, e ha quindi sollevato conflitto negativo di giurisdizione. Il ricorso in Cassazione riguarda esclusivamente la ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il conflitto negativo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che l'indennità di occupazione di immobili comunali non costituisce entrata tributaria e che la scelta dell'ente di riscuoterla mediante ruolo non muta la natura patrimoniale della pretesa. Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di conflitto sollevato d'ufficio e senza attività difensiva delle parti in questa fase.

Norme richiamate

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione camerale del conflitto di giurisdizione sulle conclusioni scritte del Pubblico Ministero

  • codice di procedura civile

    richiamato in relazione alla procedura di regolamento di giurisdizione

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto l'indennità di occupazione di immobili comunali hanno natura patrimoniale e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, non in quella del giudice tributario.
  • L'utilizzo della riscossione mediante ruolo non trasforma in tributaria una pretesa che, per la sua causa concreta, resta di natura patrimoniale.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva la natura sostanziale della pretesa azionata, non la mera forma procedimentale adottata per la riscossione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

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