Cassazione Civile, Ordinanza n. 39550/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione del condominio a un avviso di pagamento emesso da Roma Capitale per il mancato versamento del COSAP relativo a griglie e intercapedini pertinenziali del fabbricato. Il giudizio di merito si era concluso con l'accoglimento dell'opposizione e con la conferma, in appello, della decisione favorevole al condominio. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo in sostanza che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato un giudicato esterno sulla insussistenza del titolo giuridico del preteso credito COSAP, pur trattandosi di annualità diverse. L'ente ricorrente ha sostenuto che il giudicato non potrebbe formarsi su una mera questione di diritto e che i principi di diritto sarebbero sempre suscettibili di evoluzione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudicato formatosi su alcune annualità si estende anche ad annualità diverse quando riguarda elementi costitutivi di una fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e invariata nel tempo, in assenza di contrarie allegazioni. Ritenuto infondato il motivo pregiudiziale, la Corte ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha respinto il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Roma Capitale. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'efficacia del giudicato esterno formatosi nei precedenti giudizi tra le stesse parti, aventi ad oggetto le medesime griglie e intercapedini e la medesima questione dell'assoggettamento al COSAP. La Corte ha precisato che, in presenza di elementi fattuali costitutivi della pretesa aventi carattere tendenzialmente permanente e non mutati nel tempo, il giudicato si espande anche ad annualità diverse, salvo che la parte interessata deduca e provi la sopravvenienza di fatti nuovi o la diversità degli elementi rilevanti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 329 c.p.c.
Richiamato per distinguere il giudicato interno dalla questione del giudicato esterno; la formula sulla statuizione minima viene collegata all'effetto devolutivo dell'impugnazione e non alla presente fattispecie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una controversia relativa ad annualità diverse può estendersi a rapporti successivi quando l'accertamento concerne elementi costitutivi di una fattispecie a carattere tendenzialmente permanente, destinata a rimanere invariata nel tempo.
- L'efficacia espansiva del giudicato opera anche se la pretesa riguarda periodi d'imposta o annualità differenti, purché la questione sia identica nei suoi aspetti sostanziali e divergano solo le modalità temporali di imputazione.
- La parte che intenda evitare l'effetto preclusivo del giudicato deve allegare e dimostrare la sopravvenienza di fatti nuovi o la mutazione degli elementi costitutivi della fattispecie, non essendo sufficiente invocare in astratto l'evoluzione dei principi di diritto.
- La nozione di "statuizione minima" richiamata in tema di impugnazioni attiene al giudicato interno e non esclude che, in presenza di un accertamento definitivo su fatti permanenti, si formi giudicato esterno tra le stesse parti.
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