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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24638/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza volta ad ottenere l'imputazione a carico dell'Erario della somma di Euro 33.007,06 quale rimborso per l'attività svolta da Tarro Letterio in favore dell'amministratore giudiziario nominato durante il sequestro preventivo. Il ricorrente contestava la qualificazione data dal GIP a Tarro (dipendente/contratto privato vs. coadiutore dell'amministratore giudiziario) e chiedeva che la spesa fosse posta a carico dello Stato in quanto collegata all'attività di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione del giudice del rinvio (GIP) che aveva escluso che Tarro fosse stato nominato o avesse effettivamente svolto le funzioni di "coadiutore" dell'amministratore giudiziario, rilevando elementi quali l'assenza del nominativo nel conto della gestione, la presenza di un contratto di collaborazione finalizzato a funzioni commerciali dell'impresa, l'assenza nel provvedimento di liquidazione del compenso dell'amministratore e documentazione (nota del commercialista) che qualificava Tarro come dipendente/risorsa aziendale. La Corte ha inoltre rifiutato di entrare in nuova valutazione di merito circa la presunta simulazione del contratto, richiamando il divieto di sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    art. 35; art. 42, comma 3

    Il "coadiutore" ex art. 35 è soggetto che collabora direttamente con l'amministratore giudiziario e la sua retribuzione rientra nel conto della gestione ai sensi dell'art. 42, comma 3; se invece la persona viene assunta con contratto di diritto privato dalla società sottoposta a misura, perde lo status di coadiutore e la spesa resta a carico della società.

  • D.L. n. 306 del 1992

    art. 12-sexies, comma quarto bis

    Stabilisce l'applicazione, per taluni reati, delle disposizioni del D.Lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, giustificando la competenza del GIP a decidere sulle istanze relative alla gestione/custodia anche durante il procedimento penale.

  • Codice di procedura penale

    art. 627, comma 3; art. 616

    La censura del ricorrente invocava il principio di cui all'art. 627, co. 3 c.p.p. (riguardante limiti e presupposti di impugnazione in Cassazione), ma la Corte ha ritenuto la questione come valutazione di fatto non rimessa a questo giudice. L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per la condanna alle spese e all'ammenda per l'inammissibilità manifestamente infondata del ricorso.

  • Codice Penale (richiami al reato originario contestato)

    art. 648-ter c.p. (ricettazione) e art. 81, comma finale (concorso di persone)

    Si tratta del contesto penale nel quale era intervenuto il sequestro preventivo; la menzione serve a ricostruire la natura del procedimento originario che giustificava la nomina dell'amministratore giudiziario e la possibile imputazione delle spese.

Massime di principio

  • Per decidere chi deve sostenere le spese di compenso di chi ha operato durante l'amministrazione di beni sequestrati è determinante la qualificazione soggettiva del prestatore (coadiutore dell'amministratore giudiziario vs. dipendente/contrattista della società): se nominato e operante come coadiutore, la sua retribuzione rientra nel conto della gestione e può gravare sull'Erario; se assunto con contratto privato dalla società, la spesa resta a carico della società.
  • La presenza del nominativo nel conto della gestione, la presenza di una formale nomina come coadiutore e l'inclusione nei provvedimenti di liquidazione dell'amministratore sono fattori probatori rilevanti per qualificare la spesa come a carico dell'amministrazione giudiziaria.
  • La mera cessazione dell'attività dopo la revoca del sequestro non è di per sé prova di simulazione del contratto: la valutazione sulla natura simulata del rapporto è questione di fatto che richiede approfondimento probatorio nei gradi di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se ben motivata dai giudici di merito.
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle risultanze probatorie; le doglianze che implicano una diversa valutazione degli stessi elementi sono generalmente inammissibili.
  • Chi intende ottenere l'imputazione a carico dell'Erario deve fornire elementi chiari e documentali che dimostrino la nomina e l'effettivo esercizio delle funzioni di coadiutore nell'ambito della gestione dei beni sequestrati (es. atti di nomina, conto della gestione, liquidazioni contenenti il compenso).

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