Cassazione Penale, Sentenza n. 39743/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 30/11/2023 che confermava la revoca della liberazione anticipata concessa a Scalogna per vari semestri, motivata sulla base di una condanna per associazione mafiosa ritenuta operante anche in costanza di detenzione. Il ricorrente deduceva che il Tribunale di sorveglianza non aveva rispettato quanto disposto dalla precedente sentenza della Cassazione (annullamento) e aveva compiuto una valutazione autonoma delle dichiarazioni dei collaboratori senza verificare a quali periodi temporali le condotte ricondotte a Scalogna si riferissero e se il nuovo delitto fosse stato effettivamente commesso durante l'esecuzione della pena cui si riferiva il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia verificato adeguatamente se il reato rilevante fosse stato commesso durante l'esecuzione della pena cui si riferiva il beneficio e abbia svolto una valutazione autonoma degli elementi probatori (es. dichiarazioni di collaboratori) invece di accertare se il giudice della cognizione avesse realmente ritenuto provata la permanenza dell'associazione mafiosa nei periodi rilevanti.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 54, comma 3
la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca
La Corte interpreta la norma nel senso che la revoca richiede: a) un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena (o delle pene concorrenti), b) che il delitto sia intervenuto dopo la concessione del beneficio da revocare, c) che la responsabilità sia accertata con sentenza passata in giudicato. Se l'esecuzione si è esaurita occorre sciogliere il cumulo per verificare quale pena fosse in esecuzione al momento del fatto.
Codice di procedura penale, artt. 623 e 627
Richiamati dal ricorrente nella censura come norme procedurali riferibili alla motivazione e al sindacato sulla decisione di revoca; la Corte non si sofferma su un'interpretazione autonoma di tali articoli ma richiama i principi di motivazione e di verifica delle risultanze probatorie del giudice della cognizione.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
Richiamato dal ricorrente per i limiti nella esposizione della motivazione ex art. 173 disp. att.; la Corte sottolinea il principio che il Tribunale di sorveglianza non può sostituirsi al giudice della cognizione nell'accertamento dei fatti ma deve verificare se e come il giudice della cognizione abbia ritenuto provate le condotte nel tempo.
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata può essere operata solo se è accertato, con sentenza definitiva, un delitto non colposo commesso durante l'esecuzione della pena e successivamente alla concessione del beneficio.
- Se l'esecuzione della pena si è esaurita prima del fatto nuovo, occorre procedere allo scioglimento del cumulo per stabilire quale condanna era effettivamente in esecuzione al momento del delitto; la revoca non può incidere su benefici riconosciuti per pene diverse.
- Nei casi di reato permanente con "contestazione aperta" non si può automaticamente presumere la permanenza dell'illecito fino alla data della sentenza di primo grado: il giudice che deve decidere sulla revoca deve verificare se il giudice della cognizione abbia espresso una valutazione che effettivamente attesti la prosecuzione della condotta fino ai periodi rilevanti.
- Il Tribunale di sorveglianza non può svolgere un autonomo giudizio di fatto sostitutivo del giudice della cognizione; il suo compito è ricognitivo: accertare se e in quale misura il giudice di merito abbia ritenuto provati determinati fatti e le relative collocazioni temporali.
- Non è sufficiente per la revoca riportare pedissequamente dichiarazioni di collaboratori: occorre verificare se il giudice di merito, nel suo complessivo esame probatorio, abbia effettivamente valorizzato e ritenuto decisive tali dichiarazioni rispetto ai periodi in questione.
- In caso di incertezza sulla collocazione temporale delle condotte, la revoca non dovrebbe essere disposta senza una chiara e motivata dimostrazione della contemporaneità del fatto rispetto all'esecuzione della pena cui si riferiva il beneficio.
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