Ordinanza n. 761/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della Determinazione dirigenziale n. 1840 del 15/10/2025, avente ad oggetto: “decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis dpr 327/2001 e s.m.i. di immobili siti nel Comune di Taormina ed occupati per la realizzazione dei lavori di collegamento sotterraneo tra i versanti nord e sud del centro storico e parcheggi sotterranei, censiti in catasto al foglio 3 particelle 2460, 2461, 2462, 2623, 2624 e 3252 ex 522 in ditta Siragò Francesco”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dirigenziale di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 di immobili occupati per la realizzazione di opere pubbliche
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio principale era stato impugnato il provvedimento comunale di acquisizione sanante. Con la presente istanza è stata chiesta la correzione della sentenza n. 498 del 17 febbraio 2026, poiché il Tribunale aveva omesso di disporre la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, che si era dichiarato antistatario.
La decisione
Il Tribunale ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nel dispositivo della sentenza n. 498 del 17 febbraio 2026, dopo l'espressione «oltre accessori di legge, se dovuti», siano inserite una virgola e le parole «con distrazione del relativo importo in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario». Il Collegio ha precisato che la correzione di errore materiale, avendo natura sostanzialmente amministrativa e non giurisdizionale, può essere disposta in ogni tempo. Ha demandato alla Segreteria gli adempimenti conseguenti e la chiusura del ricorso nel sistema informatico dopo la pubblicazione e comunicazione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
È richiamato quale base normativa del provvedimento comunale di acquisizione sanante oggetto del giudizio principale; la presente ordinanza non ne esamina nel merito i presupposti.
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
È indicato come applicabile anche nei giudizi amministrativi e consente la correzione dell'errore materiale in ogni tempo.
Massime di principio
- La correzione di un errore materiale consistente nell'omessa riproduzione, nel dispositivo della sentenza, della distrazione delle spese in favore del procuratore dichiaratosi antistatario può essere disposta mediante il procedimento di correzione, con integrazione testuale del dispositivo.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura sostanzialmente amministrativa e, non presentando connotati propriamente giurisdizionali, può essere attivato e definito in ogni tempo ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo.
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