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Sentenza

Sentenza del 23/01/2019 n. 1746 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, nonché l'insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Gli accertamenti riguardavano gli anni 2002, 2003 e 2004 e si fondavano sulle movimentazioni bancarie della società, dei soci e della titolare di una ditta individuale, dalle quali l'Amministrazione aveva desunto maggiori ricavi e redditi ai fini Irpef, Irap e Iva. La CTR aveva ritenuto che tali movimenti non costituissero prova di operazioni imponibili, anche considerando l'esito del procedimento penale relativo a operazioni inesistenti con una società fornitrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insufficiente e generica la motivazione della CTR. In materia di accertamenti bancari, l'Amministrazione soddisfa il proprio onere probatorio mediante i dati dei conti correnti, mentre il contribuente deve fornire una prova analitica, riferita a ciascun versamento e prelevamento, dell'estraneità delle operazioni all'attività imponibile. La CTR non aveva chiarito né in che modo l'assoluzione penale incidesse sulle movimentazioni bancarie, né quali assegni avessero beneficiari individuati e perché ciò dimostrasse l'estraneità fiscale delle operazioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    Le operazioni sui conti correnti del contribuente, sia attive che passive, vanno considerate ricavi, salva la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

    I dati delle movimentazioni bancarie possono fondare l'accertamento fiscale e determinano un'inversione dell'onere della prova: il contribuente deve dimostrare analiticamente, per ogni operazione, che essa non è riferibile a ricavi o ad altri fatti imponibili.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51

    La presunzione derivante dagli accertamenti bancari opera anche ai fini Iva; il contribuente deve dimostrare in modo specifico l'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ha esaminato la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione, accogliendo il ricorso principalmente per motivazione insufficiente e generica; il profilo di violazione di legge è stato dichiarato assorbito.

Massime di principio

  • Negli accertamenti bancari, l'Amministrazione può utilizzare i versamenti e i prelevamenti come elementi presuntivi di ricavi o operazioni imponibili; spetta al contribuente fornire una prova contraria specifica per ogni singolo movimento.
  • La prova contraria non può essere generica o cumulativa: occorre documentare origine, destinatario, causale e rilevanza fiscale di ciascuna movimentazione contestata.
  • In una società a ristretta base familiare, le movimentazioni sui conti personali dei soci o dei familiari possono essere riferite all'attività sociale, soprattutto se il titolare del conto collabora con la società e non dimostra autonome attività economiche idonee a giustificarle.
  • L'indicazione del beneficiario di un assegno non dimostra automaticamente l'estraneità dell'operazione all'attività imponibile; il giudice deve valutarne concretamente causale, importo, tempi e collegamento con l'attività economica.
  • L'esito di un procedimento penale non esclude automaticamente la validità dell'accertamento tributario né supera, da solo, le presunzioni bancarie: deve essere spiegato il suo specifico effetto sulle singole operazioni fiscali.
  • Il giudice tributario deve motivare in modo analitico e puntuale sulle prove offerte dal contribuente e non può limitarsi a formule generiche o a un richiamo complessivo alla documentazione.

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