Sentenza n. 822/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza n. 837 del 17.09.2024 emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento iscritto al n. 2727/2023 R.G.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 837 del 17 settembre 2024 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente e il Ministero era stato condannato ad attribuire la Carta per tre anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, nonché alle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme dovute, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 17 settembre 2024, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 marzo 2025. Nel merito, ha accertato che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza e ha ordinato al Ministero di corrispondere le somme dovute entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell’interessato successiva all’inutile decorso del termine ministeriale. Il TAR ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il testo richiama l’art. 114 c.p.a. e, in particolare, il comma 4, lett. e).
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
penalità di mora in misura pari agli interessi legali spettanti sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza “dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza”
La penalità di mora è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo saldo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
L’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ha contribuito a fondare l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza contro l’amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato presupposto.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
È richiamato dal giudicato presupposto per la corresponsione degli accessori sulle somme dovute dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale notificato all’amministrazione è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato, indicando puntualmente gli adempimenti necessari e le somme da corrispondere.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione del giudicato e fissando il termine per l’intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e può decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo saldo.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento dell’azione di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulti dagli atti e siano comprovati la definitività del titolo e il decorso dei termini necessari.
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