Sentenza del 13/11/2019 n. 29404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento relativi al 2004, con cui l'Agenzia aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili, rideterminando IVA e IRAP della società e IRPEF dei soci per imputazione del reddito della società di persone. I contribuenti hanno contestato, tra l'altro, la validità delle notifiche, il recupero di costi relativi a sconti e note di accredito e la valutazione delle prove presuntive. L'Agenzia ha impugnato il riconoscimento della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalla società per finanziamenti infruttiferi concessi a società terze clienti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo sulla notifica, perché non indicava chiaramente il vizio denunciato e non trascriveva integralmente le relate di notifica, come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso. Ha rigettato il motivo relativo agli sconti, ritenendo adeguatamente motivata la decisione regionale sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui la comunanza dei soci, l'applicazione dello sconto solo a due società collegate, la tardività delle note di accredito e l'assenza di adeguata documentazione. Il terzo motivo dei contribuenti è stato assorbito. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia: gli interessi passivi su finanziamenti infruttiferi a terzi non erano deducibili in mancanza di prova della loro inerenza all'attività d'impresa. La sentenza è stata cassata limitatamente a tale punto e la Corte ha deciso nel merito, rigettando integralmente il ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; i contribuenti sono stati condannati a pagare all'Agenzia 3.000 euro, oltre spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari; nel caso concreto la censura dei contribuenti è stata dichiarata inammissibile per insufficiente specificità e mancata trascrizione della relata.
Legge n. 890 del 1982, art. 14
Riguarda la notificazione tramite servizio postale; il motivo fondato su tale disciplina non è stato esaminato nel merito per difetto di autosufficienza.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Prevede l'imputazione per trasparenza ai soci del reddito prodotto dalle società di persone.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109
Le spese e gli altri componenti negativi devono rispettare i requisiti previsti dalla norma, inclusi competenza, certezza, determinabilità e, nei casi rilevanti, imputazione al conto economico.
La contabilizzazione del costo non è sufficiente a renderlo deducibile: il contribuente deve dimostrarne effettività, certezza, determinabilità e coerenza con l'attività d'impresa. Gli sconti e le note di accredito sono stati ritenuti artificiosi perché privi di adeguato supporto documentale e contrari a una logica commerciale.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5
È richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha incentrato la decisione sul più generale principio di inerenza: il costo deve riferirsi all'esercizio dell'attività imprenditoriale e non collocarsi in una sfera estranea all'impresa.
Codice civile, art. 2697
Pone a carico del contribuente che invoca la deduzione l'onere di provare l'effettività, l'importo, la ragione e l'inerenza economica del costo.
Codice civile, art. 2729
Regola la prova per presunzioni; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti circa l'inesistenza dello sconto.
Codice di procedura civile, art. 112
Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice regionale non aveva sostituito la domanda né introdotto fatti nuovi.
Codice di procedura civile, art. 156
Prevede la sanatoria della nullità processuale per raggiungimento dello scopo; i contribuenti avevano contestato che l'impugnazione dell'atto potesse sanare il vizio di notifica, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo mediante presunzioni; la decisione ha ritenuto adeguata la prova indiziaria utilizzata per negare la deducibilità degli sconti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura relativa alla notifica deve indicare con precisione quale vizio viene denunciato e trascrivere integralmente la relata o l'atto rilevante; un richiamo generico comporta l'inammissibilità.
- La contabilizzazione di un costo non ne garantisce la deducibilità. Occorre documentare effettività, certezza, determinabilità, ragione economica e inerenza rispetto all'attività d'impresa.
- Operazioni con società collegate o partecipate, soprattutto sconti selettivi, note di accredito tardive o finanziamenti infruttiferi, possono essere disconosciute quando emergano elementi di antieconomicità, artificiosità o assenza di una reale finalità imprenditoriale.
- L'inerenza è un giudizio qualitativo sul collegamento tra spesa e attività d'impresa; non richiede necessariamente un ricavo diretto, ma esclude i costi estranei all'impresa e impone al contribuente di fornire adeguata prova documentale.
- L'Amministrazione finanziaria può fondare il recupero a tassazione su presunzioni, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il giudice deve valutarli complessivamente e con motivazione logica.
- Nei giudizi sulle società di persone, la rettifica del reddito sociale si riflette normalmente sui redditi imputati ai soci, secondo il principio di trasparenza fiscale.
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