Cassazione Penale, Sentenza n. 15651/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Catania aveva dichiarato che non doveva procedersi nei confronti di Rugeri Giovanni per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., ritenendo difetto di querela. In sede d'udienza il pubblico ministero aveva 'rinunciato' all'aggravante dell'aver commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio (art. 625, comma 1, n. 7 c.p.), che, se sussistente, rendeva il reato procedibile d'ufficio in base al diverso regime di procedibilità introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza per errore di diritto, sostenendo che il pubblico ministero non può, in dibattimento, eliminare una circostanza aggravante già rituale contestata e che il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla sussistenza o meno della circostanza e non limitarsi a registrare la presunta 'rinuncia' del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in diversa persona fisica. La Corte ha affermato che la 'rinuncia' del pubblico ministero a una circostanza aggravante già ritualmente contestata è priva di effetto, in virtù del principio di irretrattabilità dell'azione penale; pertanto il giudice doveva ritenere la rinuncia inidonea a incidere sul dovere di pronunciarsi sull'intera materia e doveva valutare concretamente la sussistenza dell'aggravante. Inoltre la Corte ha applicato la disciplina introdotta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica dell'art. 593, comma 2 c.p.p.), rilevando che al momento della pronuncia della sentenza impugnata il pubblico ministero non poteva più appellare le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'art. 550, commi 1 e 2; ciò ha reso il ricorso per cassazione l'unico rimedio esperibile e ha imposto che il rinvio conseguente all'annullamento fosse disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata (e non al giudice dell'appello).
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma che disciplina il reato di furto; qui indicata come norma incriminatrice principale senza quote testuali nel provvedimento.
art. 625, n. 2 e art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Articolo che contiene le aggravanti del reato di furto; in particolare la circostanza dell'aver commesso il fatto su cosa destinata al pubblico servizio (n. 7) è rilevante perché modifica il regime di procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio se sussistente.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità per alcune fattispecie di furto, incidendo sulla possibilità di perseguire d'ufficio quando ricorra la specifica aggravante.
legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 593, comma 2 c.p.p.)
"il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"
Ha introdotto il divieto per il pubblico ministero di proporre appello avverso sentenze di proscioglimento per le fattispecie indicate, incidendo sul regime impugnatorio e determinando che, se tale appello non è più possibile, il ricorso per cassazione può diventare l'unico rimedio esperibile.
art. 550, commi 1 e 2 c.p.p.
Richiamato in relazione alla nuova disciplina di inappellabilità per il pubblico ministero; concerne specifiche ipotesi di proscioglimento previste dal codice di procedura penale.
art. 593, comma 2 c.p.p.
Norma processuale modificata dalla legge n. 114/2024; la Corte ha richiamato la modifica per stabilire il regime impugnatorio vigente al momento della sentenza impugnata (principio tempus regit actum).
art. 569, comma 4 c.p.p.
Norma sul rinvio dopo annullamento per cassazione; la Corte ha precisato che, dato il nuovo regime impugnatorio e la peculiarità del ricorso immediato per cassazione quale unico rimedio, il rinvio deve essere disposto al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 39765 del 27/11/2025 Siciliano; Sez. 2, n. 18617 del 08/02/2017 Davicco; Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022 Barabino; Sez. 5, n. 6984 del 05/02/2025 P.)
I precedenti richiamati consolidano il principio secondo cui il pubblico ministero non può ritirare o eliminare, in dibattimento, circostanze aggravanti già ritualmente contestate e che il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla sussistenza delle stesse; richiamano inoltre il principio tempus regit actum in materia di regime impugnatorio.
Massime di principio
- La rinuncia del pubblico ministero in dibattimento a una circostanza aggravante già ritualmente contestata è priva di efficacia: il principio di irretrattabilità dell'azione penale impone che il giudice valuti autonomamente la sussistenza della circostanza e non si limiti a recepire la 'rinuncia' dell'accusa.
- Se una circostanza aggravante incide sul regime di procedibilità (ad esempio rendendo il reato procedibile d'ufficio), il tribunale deve motivare espressamente sulla sussistenza o meno della circostanza; la mera volontà del pubblico ministero di non tenerla più per contestata non elimina l'obbligo del giudice di pronunciarsi.
- In presenza di modifiche normative sul regime impugnatorio (principio tempus regit actum), va applicata la disciplina vigente al momento della pronuncia della sentenza impugnata: ciò può rendere il ricorso per cassazione l'unico rimedio esperibile per il pubblico ministero e incidere sulla destinazione del rinvio in caso di annullamento.
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio ma l'appello non è più esperibile dall'accusa, il rinvio va al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, non necessariamente al giudice dell'appello.
- In ipotesi analoghe il difensore dell'imputato può chiedere che il giudice motivi l'insussistenza dell'aggravante; viceversa l'accusa deve comunque formulare le proprie conclusioni e il giudice deve valutare i fatti e le prove e fornire motivazione sulla questione aggravante.
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