Sentenza n. 678/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina in data 18 agosto 2025, con cui è stata dichiarata la decadenza del nulla osta n. P-LT/L/Q/2023/108193, rilasciato in favore del Sig. NISHAT MD OHIDUJJAMAN, per asserita decorrenza del termine semestrale di validità, conosciuto a seguito di accesso agli atti in data 13.05.2026; nonché del presupposto e connesso provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato, ove esistente, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina, con cui si presume sia stata dichiarata la decadenza del nulla osta n. P-LT/L/Q/2023/108192 rilasciato in favore del Sig. RAHMAN MD ZEAUR, atto non conosciuto e mai notificato, da intendersi qui impugnato per le medesime ragioni; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato e ulteriore provvedimento di decadenza, asseritamente adottato, relativo a un secondo nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Latina del 18 agosto 2025, con cui era stata dichiarata la decadenza di un nulla osta al lavoro subordinato per asserita decorrenza del termine semestrale di validità. Ha inoltre impugnato, in via cautelativa, il presunto provvedimento relativo a un secondo nulla osta, non conosciuto né notificato, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il ricorso è stato proposto anche con domanda cautelare.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura di Latina ha depositato un provvedimento del 20 maggio 2026 con cui ha revocato il provvedimento oggetto di impugnazione, dopo la notificazione del ricorso avvenuta il 14 maggio 2026. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza decidere nel merito la legittimità degli atti impugnati. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, ha posto le spese a carico dell'amministrazione resistente, liquidandole in euro 1.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, all'esito della camera di consiglio e sentite le parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta revoca dell'atto impugnato ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio dell'atto amministrativo impugnato può determinare la cessazione della materia del contendere quando elimina l'oggetto sostanziale della controversia.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta eliminazione dell'atto impugnato, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso in caso di decisione nel merito.
Come è indicizzato
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