Cassazione Civile, Ordinanza n. 03013/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una lite in materia di invenzioni dei dipendenti e titolarità di brevetti. In primo grado una società aveva ottenuto la declaratoria di nullità di alcuni brevetti nazionali della controparte, l’inammissibilità di una domanda di nullità di un ulteriore brevetto non concesso e, accogliendo la riconvenzionale di rivendica della controparte, il trasferimento a quest’ultima di un brevetto nazionale, ritenendo che l’invenzione fosse stata ideata da un proprio dipendente e sottratta mediante condotte fraudolente di ex dipendenti della controparte. La Corte d’appello ha poi confermato la sostanziale ricostruzione del Tribunale, respingendo l’appello principale e accogliendo quello incidentale della società resistente, con trasferimento anche della frazione italiana di un brevetto europeo, ritenuto estensione del brevetto nazionale già trasferito. Le ricorrenti hanno proposto tredici motivi di ricorso per cassazione, contestando: l’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali e l’uso di descrizione e disegni per individuare il nucleo inventivo; l’applicazione dell’art. 64 c.p.i. sulla titolarità delle invenzioni del dipendente, sostenendo che si trattasse di invenzione occasionale e che mancassero indizi presuntivi; la violazione dell’art. 2105 c.c. sul divieto di concorrenza e l’asserito errore percettivo sul contenuto del contratto di lavoro; vizi di motivazione e ultrapetizione in relazione all’accordo di riservatezza; l’irrilevanza del mancato pagamento dell’equo premio; la mancata integrazione del contraddittorio con il dipendente inventore; e, infine, la responsabilità per concorrenza sleale per lo sfruttamento di dipendenti infedeli. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha rigettato il ricorso, condannando le ricorrenti alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello secondo cui il nucleo caratterizzante dell’invenzione brevettata poteva essere ricavato anche da descrizione e disegni, specie per precisare e limitare rivendicazioni formulate in modo ampio; ha confermato che l’invenzione realizzata dal dipendente, svolta nell’ambito delle mansioni e con mezzi aziendali, costituiva invenzione di azienda e non invenzione occasionale; ha escluso che la mancata conoscenza del processo inventivo da parte del datore di lavoro fosse decisiva; ha ritenuto che il divieto di concorrenza ex art. 2105 c.c. operasse anche per il lavoratore part-time; ha giudicato coerente la motivazione sull’accordo di riservatezza, escludendo sia la nullità per motivazione apparente sia l’ultrapetizione; ha affermato che il mancato pagamento dell’equo premio non incide sull’insorgenza del diritto del datore di lavoro sui diritti brevettuali; ha ritenuto inammissibili i motivi sull’interesse a eccepire tale mancato pagamento, per difetto di interesse alla luce di una ratio decidendi autonoma e non scalfita; ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio con il dipendente inventore nella domanda di trasferimento del brevetto; e ha dichiarato inammissibile la censura sulla concorrenza sleale perché fondata su un presupposto di fatto già smentito e comunque non specificamente contestato.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cod. prop. ind.)
Richiamato insieme agli artt. 52 e 118 c.p.i. nel primo motivo, senza che la Corte ne accolga la violazione; il tema riguarda la titolarità e la determinazione dell’ambito del brevetto.
art. 52 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cod. prop. ind.)
La descrizione e i disegni possono essere utilizzati per chiarire e interpretare le rivendicazioni, specie quando servono a circoscrivere in senso limitativo una rivendicazione ampia, in coerenza con l’equa protezione del titolare e la sicurezza giuridica dei terzi.
art. 64 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cod. prop. ind.)
primo, secondo e terzo comma
L’invenzione realizzata dal dipendente spetta al datore di lavoro se è invenzione di servizio o di azienda; la seconda non richiede che l’attività inventiva sia oggetto della prestazione, ma solo che sia conseguita nell’esecuzione del rapporto. L’equo premio sorge con la brevettazione o con l’utilizzazione segreta e non condiziona l’acquisto dei diritti del datore.
art. 118 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cod. prop. ind.)
In caso di brevetto rilasciato a nome di soggetto diverso dall’avente diritto, quest’ultimo può chiedere il trasferimento del brevetto oppure, in alternativa, la nullità del titolo.
art. 122 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (cod. prop. ind.)
L’azione di nullità del brevetto va proposta nel contraddittorio di tutti gli aventi diritto annotati nel registro; la Corte precisa che tale regola non impone, nel caso concreto, l’integrazione del contraddittorio con il dipendente inventore non annotato come avente diritto.
art. 2105 c.c.
Il dovere di fedeltà comprende il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore di lavoro; anche il lavoratore part-time deve rispettarlo, salvo diversa regolamentazione pattizia.
art. 115 c.p.c.
La censura sul preteso errore di percezione è respinta perché il riferimento della Corte di merito a un divieto contrattuale di concorrenza non risulta inficiato dal contenuto del documento.
art. 132, quarto comma, c.p.c.
La motivazione della sentenza d’appello non è apparente né incomprensibile, perché l’iter logico seguito è chiaro e consente di comprendere la ratio della decisione.
art. 100 c.p.c.
I motivi sul difetto di interesse a eccepire il mancato pagamento dell’equo premio sono dichiarati inammissibili perché, anche ove fondati, non inciderebbero sull’altra autonoma ratio decidendi relativa all’irrilevanza di tale pagamento per la nascita dei diritti del datore.
art. 102 c.p.c.
Richiamato per sostenere il litisconsorzio necessario; la Corte esclude però la necessità di chiamare il dipendente inventore nella domanda di trasferimento del brevetto.
art. 354 c.p.c.
Invocato dalle ricorrenti in relazione al preteso vizio di contraddittorio, ma la Corte respinge la doglianza.
art. 2727 c.c.
Le valutazioni presuntive sulle modalità di realizzazione dell’invenzione rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale.
art. 2729 c.c.
La scelta degli indizi e la verifica di gravità, precisione e concordanza sono riservate al giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato insieme alle norme sulle presunzioni, senza accoglimento della censura.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito delle memorie in cassazione.
Massime di principio
- Nell’interpretazione delle rivendicazioni brevettuali, descrizione e disegni possono fungere da strumenti ermeneutici per chiarire e limitare il contenuto della rivendicazione, quando questa sia formulata in termini ampi o generici; ciò è coerente con la funzione esplicativa della descrizione e con l’esigenza di sicurezza giuridica per i terzi.
- L’invenzione del dipendente è qualificabile come invenzione di azienda quando sia realizzata nell’esecuzione del rapporto di lavoro e in collegamento con le mansioni concretamente svolte, anche se l’attività inventiva non costituiva oggetto della prestazione dovuta e anche se il datore di lavoro non era a conoscenza del processo inventivo in itinere.
- Ai fini dell’art. 64 c.p.i., l’equo premio non costituisce presupposto costitutivo dei diritti del datore di lavoro sull’invenzione: il relativo diritto del dipendente sorge con la brevettazione o con l’utilizzazione segreta dell’invenzione, non già con il pagamento del premio.
- Il dovere di fedeltà del lavoratore include il divieto di concorrenza con il datore di lavoro; nel rapporto part-time la possibilità di svolgere altra attività non elimina il divieto di attività concorrenziale, salvo specifica diversa pattuizione.
- Le valutazioni in tema di presunzioni semplici, inclusa la scelta degli indizi e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, appartengono al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o di motivazione inesistente/apparente.
- La domanda di trasferimento del brevetto, proposta in alternativa alla nullità per erronea indicazione dell’avente diritto, non richiede necessariamente l’integrazione del contraddittorio con soggetti che non risultino annotati nel registro come aventi diritto al titolo.
- Se una censura colpisce solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, ma ne resta ferma un’altra idonea da sola a sorreggere il decisum, il motivo è inammissibile per difetto di interesse.
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