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Sentenza

Sentenza n. 5607/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’eseciuzione della Sentenza n. 2605/2025, emessa in data 02.04.2025, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 16362/2024

Giustizia amministrativa202601198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2605/2025, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, del 2 aprile 2025, passata in giudicato il 9 ottobre 2025, che le aveva riconosciuto il beneficio di € 500 per l'anno scolastico 2023/2024. Ha dedotto che il Ministero non aveva impugnato la decisione né adempiuto, nonostante la notifica del titolo esecutivo dell'8 aprile 2025 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento, con gli accessori di legge, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il rispetto dei termini processuali e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo, nonché l'assenza di prova dell'adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Se il termine di due anni dalla pubblicazione della sentenza lavoristica per fruire del beneficio è scaduto, l'Amministrazione deve comunque corrisponderne il controvalore pecuniario, pari a € 500, con interessi legali fino al soddisfo: il ritardo è imputabile all'inerzia amministrativa e non può giovare all'Amministrazione. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inadempimento, di predisporre gli stanziamenti eventualmente mancanti e completare le fasi di impegno, liquidazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non giustificano l'omessa esecuzione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, in relazione al caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale previsto per l'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale previsto dall'art. 87 c.p.a. per il rito camerale applicato.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

    Il beneficio economico della carta docente, se non più fruibile entro il termine stabilito per effetto dell'inerzia amministrativa, deve essere erogato in controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'adempimento da parte della pubblica amministrazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nella misura necessaria a conformarsi al caso deciso.
  • Quando l'inerzia dell'amministrazione determina la scadenza del termine entro il quale il beneficiario avrebbe potuto fruire di un beneficio economico, l'amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio inadempimento: se la prestazione originaria non è più utilmente fruibile, deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
  • Nel giudizio di ottemperanza, accertato il mancato adempimento del titolo, il giudice può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo anche degli atti contabili necessari al pagamento; la carenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non legittima la mancata esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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