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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12273/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'appello della Garzaniti avverso l'ordinanza della Corte d'appello che aveva negato il dissequestro della somma di €64.928,00 giacente su libretto di risparmio intestato alla ricorrente. La ricorrente sosteneva che la somma era riconducibile a un indennizzo per ingiusta detenzione ricevuto dal coniuge Paolo Riitano e trasferito poi sul libretto postale a lei intestato, chiedendo il dissequestro per dimostrare la liceità del denaro

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia da parte del difensore della ricorrente, ai sensi dell'art.591, comma 1, lett.d), c.p.p., dopo che la difesa aveva comunicato la restituzione della somma da parte della Corte d'appello con ordinanza del 24/01/2025. La Corte non ha quindi esaminato nel merito le censure relative alla prova della provenienza dei fondi e alla ricostruzione delle operazioni di trasferimento tra conto e libretto; nulla è stato disposto ai sensi dell'art.616 c.p.p. per sopravvenuta carenza di interesse

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.74

    Indica la fattispecie di reato per cui l'imputato (Riitano) era accusato; la norma è richiamata per contestualizzare il sequestro, ma la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito rispetto alla liceità delle somme

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73

    Richiamata quale norma relativa alle pene e circostanze connesse ai reati contestati all'imputato; utilizzata in ricostruzione dell'assetto accusatorio

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.80, comma 2

    Ulteriore norma collegata ai reati di stupefacenti richiamata nel provvedimento di sequestro; la Cassazione non ha pronunciato un'interpretazione sulle sue applicazioni nel merito del sequestro

  • codice penale, art.416-bis (comma 1)

    La contestazione del reato associativo aggravato è parte del quadro accusatorio che ha giustificato il sequestro preventivo funzionale alla confisca; la vicenda processuale è inserita in tale contesto

  • codice penale, art.240-bis

    Il sequestro è stato disposto in funzione della confisca ai sensi di questa norma; la Corte di merito ha ritenuto sussistenti i presupposti per il sequestro funzionale alla confisca, fermo restando che la Cassazione non ha esaminato la questione di merito per la rinuncia

  • d.l. n.306/1991, art.12-sexies

    Richiamato dal ricorrente nella censura in rapporto alla disciplina del sequestro/confisca patrimoniale; tuttavia la Cassazione non ha valutato la fondatezza della censura, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia

  • codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett.b) ed e)

    Norme invocate dal ricorrente come base di censura per vizio di motivazione e applicazione della legge penale; la loro valutazione sostanziale non è stata affrontata dalla Corte perché il ricorso è stato rinunciato

  • codice di procedura penale, art.591, comma 1, lett.d)

    Fondamento normativo per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito di rinuncia dell'appellante: la Corte ha applicato questa norma per estinguere il giudizio senza entrare nel merito

  • codice di procedura penale, art.616

    Previsione sulla pronuncia della Corte di Cassazione quando il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha specificato che nulla va provveduto ex art.616 in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla restituzione delle somme

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione determina, ai sensi dell'art.591 c.p.p., l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di pronunciare sul merito delle doglianze: se l'interesse del ricorrente viene meno, il giudizio si estingue senza decisione sulle questioni sostanziali
  • La restituzione o la sopravvenuta perdita di interesse (ad es. restituzione delle somme sequestrate) può rendere inutile il proseguimento del gravame e determinare la rinuncia o l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
  • Quando si chiede il dissequestro di somme in favore di terzi interessati, è cruciale fornire prova documentale chiara della provenienza lecita dei fondi e della tracciabilità delle operazioni (ad es. prova dell'erogazione dell'indennizzo, movimentazioni bancarie che comprovino il trasferimento dal conto del beneficiario al libretto della terza interessata, ricevute di trasferimento)
  • Le sole dichiarazioni della terza interessata, se non corredate da documentazione idonea e univoca, generalmente non sono ritenute sufficienti per dimostrare la liceità di somme sottoposte a sequestro funzionale alla confisca
  • Se si intende contrastare un sequestro per presunta provenienza illecita, è preferibile anticipare e depositare in sede di merito tutta la documentazione (estratti conto, bonifici, quietanze, provvedimenti di erogazione dell'indennizzo) che consenta di ricostruire la catena dei trasferimenti e la riconducibilità delle somme all'origine lecita

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