Cassazione Penale, Sentenza n. 41616/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo della quiete pubblica) per fatti accertati nel 2016. Il ricorso deduceva violazione di legge e travisamento probatorio: si contestava che la rumorosità non fosse riconducibile esclusivamente al locale del ricorrente (assenza di misurazioni specifiche; rumore d'insieme della via, avventori di altri locali e passanti), e che non potesse ritenersi responsabilità omissiva ai sensi dell'art. 40, comma secondo c.p. in assenza di una chiara fonte di obbligo di garanzia oltre al regolamento comunale; inoltre si eccepiva che il ricorrente aveva fatto quanto possibile (richiesto intervento del Comune) e, con motivi aggiunti, si lamentava l'intervenuta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, ritenendo che il giudice di merito avesse fornito motivazione ampia e puntuale valutando credibilmente le dichiarazioni dei tre testi parti civili e gli elementi documentali (esposti dei residenti, esiti ARPAE). Ha confermato la sussistenza del reato sotto i profili oggettivo e soggettivo: rumori e schiamazzi, anche notturni, riconducibili in parte al locale del Bolelli e alla sua condotta (mancata adozione di misure idonee a contenerli). Ha ritenuto corretta l'individuazione della fonte dell'obbligo di garanzia nel regolamento comunale (art. 15, co.2, lett. a) e b)). Sull'eccezione di prescrizione la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione del valido rapporto di impugnazione e la contestuale declaratoria di cause di non punibilità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle parti civili.
Norme richiamate
art. 659 c.p.
Norma applicata per configurare il reato di disturbo della quiete pubblica; la Corte ritenuta sussistente la fattispecie in presenza di immissioni sonore notturne di intensità e diffusività tali da turbare il riposo di una pluralità indeterminata di persone.
art. 40, comma secondo, c.p.
Interpretato nella sua funzione di responsabilità per omissione: la condotta omissiva del titolare può integrare il reato se sussiste una posizione di garanzia derivante da fonte di obbligo (anche regolamentare) e dall'inadempimento deriva la possibilità di prevenire il pericolo.
art. 110 c.p.
Richiamato in relazione alla responsabilità in concorso; la Corte osserva che non è sufficiente ipotizzare concorso con soggetti non identificati senza prova della quota di incidenza del singolo nella produzione del rumore.
Art. 15, co.2, lett. a) e b) del Regolamento comunale di polizia urbana del Comune di Bologna
Individuata dalla Corte quale fonte regolamentare dell'obbligo di garanzia del titolare dell'esercizio; il regolamento comunale può costituire la base normativa della posizione di garanzia rilevante ai fini penali.
art. 23 D.L. n.137/2020
Norma procedurale che ha consentito il trattamento del ricorso in presenza; citata nel contesto dell'udienza.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di valutare e dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) in favore del ricorrente.
Massime di principio
- La responsabilità penale per disturbo della quiete pubblica può essere riconosciuta anche senza misurazioni tecniche specifiche se esistono dichiarazioni testimoniali credibili e riscontri documentali che dimostrino intensità e diffusività del rumore, specie in orario notturno.
- Un titolare di pubblico esercizio può essere ritenuto responsabile per omissione (art. 40 c.p.) quando esiste una posizione di garanzia derivante da una fonte normativa o regolamentare (anche regolamento comunale) e non adotti misure idonee a prevenire o contenere il disturbo.
- La mera presenza di rumore "d'insieme" non esclude la responsabilità di un esercente: per confutare la ricaduta di responsabilità è necessario dimostrare la concreta incidenza esclusiva o prevalente di altre fonti sonore rispetto al proprio locale.
- Per evitare la responsabilità penale il titolare deve adottare misure attive e dimostrabili di prevenzione (es. contenimento degli avventori all'uscita, informazione/sensibilizzazione, richiesta di intervento alle forze dell'ordine) e documentarne l'esistenza.
- In sede di Cassazione i motivi generici o aspecifici vengono dichiarati inammissibili; la inammissibilità per manifesta infondatezza preclude talvolta l'esame di eventuali cause estintive sopravvenute (es. prescrizione).
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