Cassazione Penale, Sentenza n. 6540/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto, operato dal giudice dell'esecuzione, della sua istanza di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sul residuo della pena derivante dalla sentenza di condanna divenuta irrevocabile. Il motivo dedotto era la violazione di legge e il vizio di motivazione: il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nella lettura della pronuncia di merito, attribuendo ai precedenti penali del condannato (del 1998 e 2004) una gravità non coerente con la valutazione del giudice della cognizione che li aveva ritenuti non idonei a dimostrare una pericolosità concreta in atto, considerata anche la maggiore recentezza del reato da eseguire (2013).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Catania per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non si sia conformato ai criteri previsti dalla normativa (d.lgs. 150/2022 e disposizioni richiamate), avendo dato una motivazione apparente basata su un mero riferimento ai precedenti penali senza considerare la loro lontananza temporale e senza tener conto della valutazione di non pericolosità espressa dal giudice della cognizione; pertanto è necessario un nuovo esame conforme ai criteri di legge.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. legge Cartabia)
art. 58: "se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati"; art. 95 (disposizioni transitorie): possibilità di applicare le pene sostitutive "se più favorevoli" ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
Il d.lgs. 150/2022 stabilisce i criteri per l'applicazione delle pene sostitutive (lavoro di pubblica utilità). La Corte ha interpretato che il giudice dell'esecuzione, anche se interviene in via eccezionale per istanza del condannato, deve applicare gli stessi criteri del giudice della cognizione, valutando personalità e situazione attuale del condannato e la gravità concreta del reato; le disposizioni transitorie consentono l'istanza nei casi di irrevocabilità successiva alla entrata in vigore.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53-60 (richiamati)
richiamo agli articoli 53-60 e, in particolare, all'art. 58 (come sopra)
Le norme della legge n. 689/1981 indicano i criteri di valutazione per le pene sostitutive; la Corte ha ricordato che tali criteri (compresa la valutazione della personalità e della rieducazione) devono essere applicati dal giudice dell'esecuzione, nei limiti di compatibilità, anche nei procedimenti trasversali.
codice penale, art. 133
L'art. 133 c.p. indica i criteri per la determinazione della pena e gli elementi di valutazione della personalità del reo; la Corte ha richiamato tale parametro come riferimento per valutare idoneità delle pene sostitutive (in particolare tramite richiamo dall'art. 58 del d.lgs. 150/2022).
codice di procedura penale, art. 666
L'art. 666 c.p.p. disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione; la Corte ha richiamato che l'istanza per l'applicazione delle pene sostitutive deve essere proposta al giudice dell'esecuzione nei termini previsti (nella fattispecie entro 30 giorni dall'irrevocabilità) e che nel giudizio di esecuzione si applicano, se compatibili, le norme del Capo III della legge n. 689/1981 e le norme del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
Costituzione, art. 27
La Corte ha richiamato il principio costituzionale della rieducazione della pena come finalità centrale che giustifica l'applicazione delle pene sostitutive e l'attenzione alla personalità del condannato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione che decide su un'istanza di pene sostitutive deve applicare i medesimi criteri di valutazione del giudice della cognizione: valutare la personalità attuale del condannato (situazione fisica, psichica e familiare) e la concreta gravità del reato da eseguire.
- I precedenti penali vanno valutati nella loro concreta rilevanza: la lontananza temporale e la natura dei reati devono essere esaminate per determinare se costituiscano indice di pericolosità attuale; precedenti risalenti o di modesta entità possono non ostare all'applicazione della pena sostitutiva.
- Il giudice deve motivare compiutamente la decisione, esplicitando perché ritiene che i criteri di legge non siano soddisfatti; una motivazione apparente o un'errata lettura delle conclusioni del giudice della cognizione giustificano l'annullamento con rinvio.
- In caso di sentenza irrevocabile intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, il condannato può proporre istanza al giudice dell'esecuzione (termine indicato dalla norma) e quest'ultimo deve applicare, compatibilmente, le norme del Capo III della legge n. 689/1981 e le previsioni del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive.
- La valutazione circa l'idoneità delle pene sostitutive è eminentemente discrezionale ma vincolata ai criteri normativi; perciò le decisioni che non dimostrino conformità a tali criteri sono suscettibili di censura in sede di legittimità.
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