Cassazione Penale, Sentenza n. 15675/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Aloui era stato condannato per il reato previsto dall'art. 6, comma 6, in relazione al comma 2 (indicato anche il comma 2-bis) della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per aver omesso di ottemperare al provvedimento del Questore che gli imponeva la presentazione al Commissariato in occasione delle partite del "Palermo Calcio" (fatto del 26/02/2019). Impugnando, ha dedotto che il giudice aveva erroneamente escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis c.p.: in particolare ha rilevato che i precedenti penali indicati non sono della stessa indole del reato contestato (quindi non integrano il presupposto ostativo), che la condotta contestata sarebbe stata un episodio isolato e di scarsa gravità e che la motivazione del giudice non ha comparato adeguatamente i fatti ai precedenti ai sensi degli artt. 101 e 104 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi che contestavano la sussistenza della causa ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e la relativa motivazione. La Corte ha ritenuto che i precedenti per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e per inosservanza (art. 650 c.p.) non risultano, sulla base degli elementi disponibili, della "medesima indole" del reato per cui si procede (violazione dell'obbligo di presentazione ex legge 401/1989), così da non poter desumere l'abitualità richiesta dall'art. 131-bis. Ha inoltre osservato che la disposizione normativa introdotta dal d.l. 14/06/2019, n. 53 (convertito con L. 8/8/2019, n. 77) che escludeva la tenuità per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive è successiva al fatto e non poteva dunque essere applicata retroattivamente per precludere il beneficio. Per questi motivi la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo per una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità, con l'istruzione di considerare il casellario aggiornato e tutti i fatti intervenuti fino al giudizio di rinvio; ha altresì precisato che non potrà dichiararsi l'estinzione per prescrizione intervenuta successivamente all'annullamento.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 6 (in relazione al comma 2/2-bis)
Norma che impone l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in occasione di manifestazioni sportive; il fatto per cui Aloui è stato processato è la mancata ottemperanza a tale prescrizione (reato di pericolo, integrato dal dolo generico).
codice penale, art. 131-bis
l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede "per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive"
La Corte ha valutato l'ostatività dell'art. 131-bis: ha escluso che ricorra l'ostativo requisito dell'abitualità sulla base dei precedenti indicati e ha ricordato che la modifica normativa sopravvenuta (d.l. 53/2019) non è applicabile retroattivamente al fatto commesso nel 2019.
codice penale, art. 101
La Corte richiama la nozione giurisprudenziale di "reati della stessa indole" prevista dall'art. 101 (non solo identità di norma, ma caratteri fondamentali comuni nella natura dei fatti o nei motivi). Ha ritenuto che tale confronto non fosse soddisfatto tra i precedenti penali dell'imputato e il reato in contestazione.
codice penale, art. 104
Richiamato dal ricorrente in relazione all'abitualità nelle contravvenzioni; la Corte ha osservato tuttavia che l'unico precedente contravvenzionale non può costituire pluralità di illeciti della stessa indole ai fini dell'art. 131-bis.
codice penale, art. 650
Il precedente per inosservanza (art. 650 c.p.) è stato considerato dal giudice di merito, ma la Cassazione ha ritenuto che, preso singolarmente, non sia idoneo a provare l'abitualità richiesta dall'art. 131-bis per mancanza di pluralità e identità di indole.
codice penale, art. 337
Le tre condanne per resistenza a pubblico ufficiale sono state esaminate; la Corte ha ritenuto che la resistenza abbia caratteri (violenza/minaccia) diversi rispetto alla inosservanza dell'obbligo di presentarsi e quindi non dimostrano la stessa indole necessaria per dedurre l'abitualità.
d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. L. 8 agosto 2019, n. 77
La modifica normativa che esclude l'applicabilità della tenuità per delitti commessi in occasione di manifestazioni sportive è sopravvenuta dopo il fatto e non poteva essere invocata per precludere il beneficio all'epoca del fatto; la Corte ha rilevato l'errore del Tribunale nell'applicarne gli effetti retroattivi.
Sez. Unite, n. 13681 del 25/02/2016 (giurisprudenza su abitualità)
"Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando, l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame"
La Corte riafferma il principio secondo cui per ritenere l'abitualità ostativa all'art. 131-bis è necessaria la pluralità di illeciti (almeno due oltre quello in esame); nel caso concreto tale requisito non risultava soddisfatto.
Massime di principio
- Per escludere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) per motivi di "abitualità", è necessaria la prova di pluralità di illeciti della stessa indole: non basta la presenza di precedenti se questi non condividono i caratteri fondamentali del reato in contestazione.
- La nozione di "reati della stessa indole" va interpretata sostanzialmente: si valutano natura dei fatti, modalità e motivi, non solo l'identità della norma violata; il giudice deve esplicitare il confronto e motivare perché i precedenti rivelino la medesima indole.
- Un singolo precedente contravvenzionale non è di per sé sufficiente a dimostrare l'abitualità prevista dall'art. 131-bis; occorre almeno la pluralità richiesta dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Unite).
- Le modifiche legislative sopravvenute che peggiorano la posizione dell'imputato non sono applicabili retroattivamente: il giudice non può invocare norme entrate in vigore dopo il fatto per escludere benefici preesistenti.
- La motivazione del giudice deve andare oltre la mera elencazione del casellario giudiziale: bisogna comparare fattispecie, elementi caratterizzanti e motivazioni sottese ai precedenti per decidere sulla stessa indole e sull'abitualità.
- In caso di annullamento con rinvio il giudice di merito dovrà aggiornare il casellario e prendere in considerazione tutti gli eventi intervenuti fino alla conclusione del nuovo giudizio; non è possibile dichiarare l'estinzione per prescrizione sopravvenuta in modo automatico dopo l'annullamento.
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