Sentenza n. 181/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento del diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 20 novembre 2025, parzialmente soddisfatta il 1° dicembre 2025, relativa all’offerta tecnica ed economica integrale, alla documentazione amministrativa, ai giustificativi ed alle relazioni, nonché ad ogni altro atto utile, presentate dalle controinteressate nella gara per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina (CIG B6F4E23CA4).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego formatosi per silentium sull'istanza di accesso agli atti di gara, parzialmente soddisfatta mediante ostensione con oscuramenti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi quarta nella gara per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Centrale di Latina, ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso integrale alle offerte tecniche ed economiche, alla documentazione amministrativa, ai giustificativi, alle relazioni e agli ulteriori atti presentati dalle concorrenti collocate in posizione poziore. Ha dedotto la violazione degli artt. 20, 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 2 e seguenti della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 33/2013, nonché eccesso di potere. L'amministrazione aveva inizialmente trasmesso parte della documentazione e aveva oscurato alcune parti della relazione tecnica di una controinteressata, sulla base dell'opposizione relativa a segreti tecnici e commerciali. Dopo una seconda istanza della ricorrente, la stazione appaltante ha adottato, il 9 dicembre 2025, un diniego espresso, successivo alla notifica del ricorso ma anteriore al suo deposito, motivato sulla base di una rinnovata istruttoria e delle dichiarazioni giustificative della controinteressata, che avevano specificato le pagine e i contenuti ritenuti riservati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. L'eccezione della stazione appaltante, formulata come inammissibilità per mancata impugnazione del diniego espresso del 9 dicembre 2025, è stata riqualificata e accolta come improcedibilità. Il giudice ha ritenuto che il diniego espresso non fosse un atto meramente confermativo, poiché adottato all'esito di una nuova istruttoria, svolta in contraddittorio con la controinteressata, e corredato da una motivazione specifica sugli oscuramenti relativi ai segreti tecnici e commerciali. Tale provvedimento ha quindi disciplinato ex novo la fattispecie, superando il precedente diniego tacito e divenendo autonomamente lesivo e impugnabile. Poiché la ricorrente non lo ha tempestivamente impugnato, è venuto meno l'interesse alla decisione sul ricorso originario. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
ex art. 116 cod. proc. amm.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il provvedimento tacito originariamente contestato è stato superato da un successivo diniego espresso, autonomamente impugnabile.
artt. 20, 35 e 36 d.lgs. 36/2023
Sono stati invocati dalla ricorrente in relazione alla conoscibilità degli atti della gara e al bilanciamento tra accesso e tutela dei segreti tecnici e commerciali; la sentenza decide tuttavia il giudizio in rito, senza esaminare nel merito la spettanza dell'accesso.
artt. 2 e ss. l. 241/1990
Sono stati richiamati dalla ricorrente a fondamento della domanda di accesso; la sentenza non esamina nel merito la violazione dedotta.
d.lgs. 33/2013
È stato richiamato dalla ricorrente tra le fonti del diritto di accesso e trasparenza; la sentenza non esamina nel merito la relativa censura.
Massime di principio
- Un provvedimento successivo in materia di accesso è meramente confermativo, e non autonomamente impugnabile, solo quando sia adottato senza una nuova istruttoria e senza una nuova motivazione sostanziale.
- Quando l'amministrazione, dopo un diniego tacito o una precedente ostensione parziale, svolge una rinnovata istruttoria, acquisisce le giustificazioni del controinteressato e adotta una nuova motivazione sul bilanciamento tra esigenze conoscitive e riservatezza, il successivo diniego costituisce una conferma in senso proprio e disciplina ex novo la fattispecie.
- Il provvedimento espresso sopravvenuto che sostituisce, all'esito di una nuova istruttoria, il precedente diniego tacito è autonomamente lesivo e deve essere tempestivamente impugnato; la mancata impugnazione determina l'improcedibilità del ricorso proposto contro il diniego originario per sopravvenuto difetto di interesse.
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